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La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt. 8, 20].