Attività non legislative

Documento VII n. 171

XVIII Legislatura

Sentenza n. 179 del 21 giugno 2022, depositata il successivo 19 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Titolo breve: Sentenza n. 179 del 21 giugno 2022, depositata il successivo 19 luglio


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 171

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 19 luglio 2022; annunciato nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 26 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 455 del 26 luglio 2022




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