Attività non legislative

Documento VII n. 153

XVIII Legislatura

Sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate

Titolo breve: Sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 153

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 10 marzo 2022; annunciato nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022




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