Attività non legislative

Documento VII n. 144

XVIII Legislatura

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 66 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 11 marzo, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, per effetto dell'articolo 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda È stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248»

Titolo breve: Sentenza n. 66 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 11 marzo


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 144

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, l'11 marzo 2022; annunciato nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 15 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 15 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022




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