Attività non legislative

Documento VII n. 140

XVIII Legislatura

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 43 del 12 gennaio 2022, depositata il successivo 24 febbraio, con la quale dichiara la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.

Titolo breve: Sentenza n. 43 del 12 gennaio 2022, depositata il successivo 24 febbraio


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 140

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 24 febbraio 2022; annunciato nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 9 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 9 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022




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