Attività non legislative

Documento VII n. 134

XVIII Legislatura

Sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, depositata il successivo 20 gennaio 2022, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 155, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)", nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 , comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi È stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia

Titolo breve: Sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, depositata il successivo 20 gennaio 2022


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 134

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 18 gennaio 2021; annunciato nella seduta n. 399 del 1 febbraio 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 18 gennaio 2022; annuncio nella seduta n. 396 del 18 gennaio 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 18 gennaio 2022; annuncio nella seduta n. 396 del 18 gennaio 2022




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