Attività non legislative

Documento VII n. 27

XVIII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)", nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies. cod. proc. pen.

Titolo breve: Sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 7 novembre 2018


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 27

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 7 dicembre 2018; annunciato nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 13 dicembre 2018
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 13 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) il 13 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018




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