Attività non legislative

Documento VII n. 190

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 18 ottobre 2016, depositata in cancelleria il succesivo 25 novembre 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel testo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010,n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale È scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 29, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

Titolo breve: Sentenza n. 250 del 18 ottobre 2016


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 25 novembre 2016; annunciato nella seduta n. 732 del 7 dicembre 2016

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 7 dicembre 2016; annuncio nella seduta ant. n. 732 del 7 dicembre 2016
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 dicembre 2016; annuncio nella seduta ant. n. 732 del 7 dicembre 2016




Informazioni aggiuntive

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