Attività non legislative

Documento VII n. 101

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 23 giugno 2014 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale"; dell'articolo 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 11 del 2013

Titolo breve: Sentenza n. 190 del 23 giugno 2014


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 4 luglio 2014; annunciato nella seduta n. 284 del 21 luglio 2014

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 21 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 21 luglio 2014
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 21 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 21 luglio 2014
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 21 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 21 luglio 2014




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