Attività non legislative

Documento VII n. 46

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

Titolo breve: Sentenza n. 6 del 15 gennaio 2014


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 23 gennaio 2014; annunciato nella seduta n. 180 del 30 gennaio 2014

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 30 gennaio 2014; annuncio nella seduta pom. n. 180 del 30 gennaio 2014
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 30 gennaio 2014; annuncio nella seduta pom. n. 180 del 30 gennaio 2014




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