Documento VII n. 41
Sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura; dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.
Titolo breve: Sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 dicembre 2013; annunciato nella seduta n. 150 dell'11 dicembre 2013
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
l'11 dicembre 2013; annuncio nella seduta
pom. n. 150 dell'11 dicembre 2013
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
l'11 dicembre 2013; annuncio nella seduta
pom. n. 150 dell'11 dicembre 2013