Attività non legislative

Documento VII n. 19

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013, dichiarativa di illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice e l'illegittimità costituzionale dei medesimi articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina di concorso formale, ai sensi dell'articolo 671 dello stesso codice.

Titolo breve: Sentenza n. 183 del 3 luglio 2013


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 9 luglio 2013; annunciato nella seduta n. 69 del 17 luglio 2013

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 17 luglio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 69 del 17 luglio 2013
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 17 luglio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 69 del 17 luglio 2013




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