Atto n. 3-03099 (in Commissione)

Pubblicato il 4 agosto 2016, nella seduta n. 675
Trasformato

TAVERNA , AIROLA , BERTOROTTA , CAPPELLETTI , DONNO , GAETTI , GIARRUSSO , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , PUGLIA , SANTANGELO , SCIBONA - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia. È un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

con decreto del Ministro della salute del 6 novembre 2011 è stato nominato direttore generale dell'AIFA il dottor Luca Pani;

la scadenza dell'incarico è prevista per il 15 novembre 2016;

da un articolo del quotidiano "Il Messaggero" del 2 agosto 2016, si apprende che all'AIFA è scoppiato il caso dei maxi compensi assegnati al direttore generale. Si fa riferimento ai 767.000 euro che Pani ha ricevuto dall'AIFA dall'agosto 2014 al giugno 2015 grazie al lavoro svolto come consulente presso l'Ema (l'Agenzia europea del farmaco), peraltro su nomina del Ministero della salute;

sul sito dell'Aifa viene menzionato l'ulteriore incarico conferito a Luca Pani, dal 22 aprile 2013 al 21 aprile 2016, quale membro effettivo del Comitato per i medicinali per uso umano, istituito presso l'Ema, specificando che il compenso rientra nei limiti del tetto retributivo previsto dall'art.23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

secondo quanto sostiene l'articolo di stampa «I 767 mila euro vanno ad aggiungersi ai 240 mila euro che il manager già percepisce come direttore generale dell'Aifa e che non soltanto vengono riportati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Agenzia, ma coincidono con il tetto massimo fissato per gli stipendi dei manager pubblici (appunto 240 mila euro)"»;

inoltre, il collegio dei revisori dell'Aifa ha denunciato, con due esposti alla Procura della Corte dei conti tra novembre e dicembre 2015, il superamento della soglia di stipendio imposta dalla legge;

sempre stando al suddetto articolo di stampa, nel dicembre 2015 il consiglio di amministrazione dell'Aifa ha deliberato la sospensione dei compensi al direttore generale e, in un secondo momento, nell'aprile 2016 lo stesso ha valutato di porre le somme percepite da Pani oltre la soglia dei 240.000 euro all'interno della voce "debiti verso l'erario";

inoltre l'articolo riporta che «la Procura della Corte dei Conti non rileva alcun danno erariale e, in particolare, con una lettera datata 17 giugno 2016, fa sapere di non ravvedere «profili gravemente colposi rispetto alle decisioni assunte in ordine alla erogazione dei compensi prima della decisione di sospensione assunta dal consiglio di amministrazione che dovrebbe, auspicabilmente, preludere a una definizione puntuale dell'intera fattispecie"»;

aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato, con due pareri datati luglio 2015 e marzo 2016, ribadisce la validità del tetto di 240.000 euro per il direttore generale e invita, anche in vista della scadenza del mandato del manager a novembre 2016, a rideterminare il suo compenso in modo che « risulti in linea con i più recenti parametri per la quantificazione del trattamento economico al medesimo organi di enti analoghi». Successivamente il presidente del consiglio d'amministrazione di Aifa Mario Melazzini ha rimesso alla valutazione del Ministero della salute la questione sulla legittimità del cumulo di retribuzioni del direttore generale Pani;

considerato che:

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004 ("Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326"), " Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali";

ai sensi dell'art. 4, comma 1: "L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute." Il comma 2 sancisce che: "Il Ministro della salute, in particolare: a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), c) dell'articolo 48 della legge di riferimento e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi";

il citato art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 1, stabilisce che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno";

in attuazione dell'art. 23-ter è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 che stabilisce il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, stabilendo che non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di porre rimedio all'eventuale violazione del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, in particolare nella parte in cui esige l'esclusività dell'incarico del direttore generale, nonché all'eventuale superamento del limite massimo retributivo relativamente al compenso erogatogli.