SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 829
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto con il Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
col Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro del commercio con l'estero
(FANTOZZI)
e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
(BERLINGUER)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994
ONOREVOLI SENATORI. - 1. La Carta dell'energia, firmata nel dicembre del 1991 da cinquanta Stati (tutti quelli dell'Europa occidentale, tutti quelli dell'Europa orientale, gli Stati asiatici già facenti parte dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia ed il Canada), é una solenne enunciazione di princípi relativi all'accesso alle risorse ed ai mercati energetici in un quadro di liberalizzazione e di apertura alla competizione secondo lo spirito del GATT, di non discriminazione fra imprese nazionali e imprese di altri Paesi firmatari della Carta, di trasparenza delle leggi e dei regolamenti, di libertà di transito, di promozione e protezione degli investimenti, di risoluzione delle controversie secondo procedure conciliatorie ed arbitrali.
Solo nel 1994 si sono conclusi, con la firma a Lisbona il 17 dicembre, i negoziati sul Trattato, destinato a tradurre in precisi impegni normativi i princípi della Carta. Molto complesso si é rivelato infatti il negoziato relativo. Le principali difficoltà negoziali sono derivate innanzitutto dalla complessità delle problematiche affrontate che ha determinato divaricazioni nelle posizioni delle delegazioni degli stessi Paesi occidentali, mentre le delegazioni dell'Est europeo stentavano a calarsi nella complessa articolazione del negoziato e facevano comunque presenti le loro difficoltà ad introdurre nel loro Paese, nel presente e nell'immediato futuro, un libero mercato nel settore energetico. Successivamente il negoziato é stato rallentato da trattative parallele: la definizione della parte del Trattato relativa al commercio ha dovuto attendere la conclusione dell'Uruguay Round del GATT; la definizione degli articoli relativi al transito ed alla sovranità sulle risorse ha risentito del travaglio in seno all'Unione europea per la definizione della seconda fase della realizzazione del mercato comune nel settore energetico e delle trattative per l'adesione all'Unione della Norvegia.
Su proposta dell'Unione europea, si é infine pervenuti alla soluzione attuale: la divisione del Trattato in due, con la stipula di un primo Trattato, già molto complesso, che contiene tuttavia impegni non vincolanti (del tipo best effort ) per gli articoli sui quali non si é trovato un accordo e l'impegno a concludere entro tre anni il negoziato per un Trattato aggiuntivo che comprenda impegni vincolanti anche in relazione ai nuovi investimenti nel settore energetico, attraverso l'estensione del trattamento nazionale (nel presente Trattato assicurato solo agli investimenti già fatti) alla fase che precede un nuovo investimento. Una tale estensione é ritenuta indispensabile per assicurare un adeguato flusso di investimenti di imprese occidentali nei sistemi energetici dei Paesi orientali.
2. Il Trattato sulla Carta dell'energia comprende otto parti suddivise in 50 articoli.
Nella Parte I (definizioni e finalità, articoli 1 e 2) viene definito il campo territoriale e settoriale di applicazione del Trattato, le cui finalità sono individuate nella definizione di un quadro giuridico che promuova una cooperazione a lungo termine nel settore energetico, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità agli obiettivi e princípi della Carta.
Nella Parte II (commercio, articoli da 2 a 9), dopo un richiamo alla applicazione delle disposizioni del GATT, ci si impegna a non sottoporre a contingentamento le importazioni ed esportazioni di prodotti energetici; ad eliminare le barriere alla concorrenza commerciale; a garantire il transito dei prodotti energetici sul territorio di uno Stato terzo, vietandone l'interruzione prima di avere concluso procedure di soluzione in caso di controversia; a promuovere il trasfe rimento delle tecnologie; ed a facilitare l'accesso ai capitali per finanziare gli scambi di materiali e prodotti energetici.
La Parte III (promozione e tutela degli investimenti, articoli da 10 a 17), mentre vincola a concedere agli investimenti esteri già effettuati un trattamento non meno favorevole di quello previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia piú favorevole, per l'effettuazione di nuovi investimenti si limita a raccomandare un simile trattamento, segnalando al Segretariato della Carta le eccezioni ed impegnandosi a non estenderle. Norme particolari riguardano la facoltà degli investitori esteri di impiegare personale straniero, di ottenere parità di trattamento nel risarcimento delle perdite causate da conflitti o catastrofi naturali, ed il loro diritto di essere garantiti da espropriazioni arbitrarie e di trasferire liberamente all'estero i proventi dei loro investimenti.
Nella Parte IV (disposizioni contestuali, articoli da 18 a 25) viene riaffermata la sovranità sulle risorse energetiche dei singoli Stati, che tuttavia non devono discriminare nell'attribuire, secondo criteri resi pubblici, licenze, concessioni e contratti di prospezione e di estrazione, nonché l'impegno delle Parti a ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, gli impatti nocivi per l'ambiente delle attività energetiche.
In materia di imposte sul reddito e sul capitale, viene sancito l'obbligo di concedere a tutte le Parti contraenti il trattamento della Nazione piú favorita, non considerando tuttavia i trattamenti derivanti dall'appartenenza a organizzazioni regionali di integrazione economica. Sussiste poi l'obbligo di garantire che gli Enti di Stato svolgano la loro attività in conformità agli obblighi del Trattato. Le Parti contraenti sono infine esentate dall'osservanza di alcuni articoli del Trattato in caso di guerra o di conflitto armato per il mantenimento dell'ordine pubblico o nel perseguimento di una politica nazionale in materia di non proliferazione nucleare.
La Parte V (risoluzione delle controversie, articoli da 26 a 28) lascia la facoltà ad un investitore che sia in controversia con una Parte contraente di scegliere in qualsiasi momento se rimettere la soluzione della controversia alle corti o ai tribunali amministrativi oppure ad un arbitrato internazionale (l'Italia ha fatto annotare in Allegato, assieme ad altre Parti, che la legislazione nazionale non concede tale facoltà in modo condizionato). La soluzione delle controversie fra Parti contraenti, se non risolte tramite i canali diplomatici, viene rimessa ad un tribunale arbitrale ad hoc costituito presso la Corte dell'Aja ed operante secondo le regole di arbitrato dell'UNCITRAL ( United Nations Commission for international trade law) .
La Parte VI (disposizioni transitorie, articoli da 29 a 32) regola gli scambi commerciali fra le Parti contraenti facenti parte del GATT e le altre Parti. Viene poi concessa la facoltà alle Parti contraenti con economia in transizione di sospendere temporaneamente, sotto alcune condizioni, l'osservanza di alcuni paragrafi degli articoli, 6, 7, 9, 10, 14, 20 e 22 del Trattato.
La Parte VII (norme strutturali ed istituzionali, articoli da 33 a 37) definisce la natura dei protocolli e delle dichiarazioni relativi alla realizzazione della Carta che i firmatari possono negoziare; i poteri ed il funzionamento della Conferenza e del Segretariato della Carta e le modalità del loro finanziamento.
La Parte VIII (disposizioni finali, articoli da 38 a 50) contiene le norme relative alla firma, ratifica, applicazione, adesione, emendamenti, entrata in vigore, applicazione provvisoria, recesso, depositario e testo autentico del Trattato e per l'associazione ad esso di Paesi non firmatari della Carta.
3. L'approvvigionamento energetico occupa una posizione centrale nella politica estera energetica dell'Italia, principalmente per l'elevata dipendenza (piú dell'80 per cento dei consumi) delle importazioni di fonti energetiche primarie. L'applicazione del presente Trattato fornirà all'approvvigionamento energetico italiano maggiori garanzie di continuità, soprattutto in rela zione al transito del gas naturale in Paesi terzi, al rispetto dei contratti di fornitura stipulati, alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere fra imprese energetiche italiane e Stati esteri firmatari del Trattato. Tali garanzie, che attualmente riguarderebbero solamente le forniture energetiche provenienti dall'Est, potrebbero estendersi in futuro alle forniture provenienti da Sud, qualora i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo si avvalessero della facoltà prevista dall'articolo 43 del Trattato di associarsi al Trattato stesso.
RELAZIONE TECNICA
L'applicazione del Trattato sulla Carta europea dell'energia comporta per gli Stati aderenti l'obbligo (articoli 34 e 35) di costituire l'Organizzazione internazionale, composta dalla Conferenza degli Stati Parte della Carta e dal Segretariato.
L'articolo 37, comma 1, prevede che le spese per partecipare alle riunioni della Conferenza e degli organi sussidiari siano a carico di ciascuna Parte contraente.
Nell'anno 1996 sono previste due riunioni della Conferenza e 28 riunioni dei Comitati sussidiari; ciascuna riunione ha la durata di due giorni e quindi si prevede un totale di sessanta giorni di missione.
A tal fine, nell'ipotesi dell'invio di un funzionario a Bruxelles, con una permanenza di sessanta giorni in detta città, le relativa spesa é cosí quantificabile:
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Detto onere di lire 25.680.000, in cifra tonda, lire 26 milioni, viene limitato alle sole spese di pernottamento e di diaria giornaliera; infatti non sono previste spese di viaggio, poiché le riunioni della Carta vengono normalmente abbinate a riunioni di coordinamento delle delegazioni degli Stati dell'Unione europea, per le quali dette spese sono a carico della stessa Unione.
Inoltre, l'articolo 37, comma 3, prevede l'impegno per i Paesi aderenti di contribuire al finanziamento del bilancio dell'organismo per sostenere i costi amministrativi del segretariato e della sede. La relativa ripartizione, secondo la disposizione dell'allegato B al Trattato, viene effettuata sulla base della percentuale contributiva di ciascuno Stato al bilancio delle Nazioni Unite, opportunamente modificata per i Paesi non aderenti all'ONU.
Il bilancio della Carta per il 1996, approvato dalla Conferenza il 23 novembre 1995, prevede una spesa di 130,1 milioni di franchi belgi.
Tenuto conto della percentuale contributiva del 8,30968 per cento assegnata all'Italia, la quota a nostro carico nell'anno 1996 ammonta a 10.554.664 franchi belgi, corrispondenti a 580,5 milioni di lire, in relazione al rapporto di cambio di 55 lire per un franco belga.
Inoltre, occorre corrispondere all'organismo il contributo da noi dovuto per gli anni 1994 e 1995, per complessivi 274.000 ECU, pari a lire 548.000.000, tenuto conto del rapporto di cambio di lire 2.000 lire per un ECU.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, é di lire 1.154,1 milioni di lire, in cifra tonda 1.155 milioni di lire nell'anno 1996 e di 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 del Trattato. |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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