Documento VII n. 104
Sentenza n. 59 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 1° aprile, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo articolo 18, quarto comma
Titolo breve: Sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 24 febbraio 2021
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Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 31 marzo 2021; annunciato nella seduta n. 312 del 7 aprile 2021
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 7 aprile 2021; annuncio nella seduta
n. 312 del 7 aprile 2021
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
il 7 aprile 2021; annuncio nella seduta
n. 312 del 7 aprile 2021