Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati
CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE
(Artt.2, 3),
SINDACI DI COMUNI
(Art.2),
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Artt.2, 3),
ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI
(Artt.2, 3),
ASSESSORI E ASSESSORATI PROVINCIALI
(Artt.2, 3),
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
(Artt.2, 3),
DIVIETI
(Artt.2, 3),
DISCIPLINA TRANSITORIA
(Art.4),
ABROGAZIONE DI NORME
(Art.1),
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO
(Artt.2, 3),
COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
(Artt.2, 3),
PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI
(Art.2),
PROVINCE
(Art.2),
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Artt.2, 3),
AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
(Artt.2, 3),
ASSESSORI E ASSESSORATI REGIONALI
(Art.3),
CONSIGLIERI REGIONALI
(Art.3)