Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e l'assunzione di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione, nonché in materia di divieto di concessione di finanziamenti pubblici a soggetti condannati per taluni delitti
TRIBUNALI
(Art.1),
TRASFERIMENTO DI PERSONALE
(Art.2),
ASSEGNAZIONE DI SEDE
(Art.2),
SEDE DISAGIATA
(Art.2),
MAGISTRATI
(Art.2),
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(Art.2),
INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA
(Art.2),
COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA
(Art.3),
ASSUNZIONE AL LAVORO
(Art.3),
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO
(Art.3),
DIVIETI
(Art.4),
CONDANNE PENALI
(Artt.4, 5, 6),
DECRETI MINISTERIALI
(Art.3),
MINISTERO DELL' INTERNO
(Art.3)
Assegnazione
Assegnato alla
2ª Commissione permanente (Giustizia)in sede referente il 5 luglio 2010. Annuncio nella seduta pom. n. 347 del 5 luglio 2010.
Pareri delle commissioni
1ª (Aff. costituzionali),
5ª (Bilancio),
6ª (Finanze),
10ª (Att. produttive),
11ª (Lavoro)