Norme per la tutela dei beni culturali esistenti nei comuni capoluoghi di provincia, già capitali di Stato, e dei centri d'arte nel Mezzogiorno d'Italia
MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE
(Artt.2, 3),
BIBLIOTECHE
(Artt.2, 3),
ARCHIVI
(Artt.2, 3),
CENSIMENTO
(Art.4),
STUDI E RICERCHE
(Art.4),
RESTAURI
(Art.5),
MONUMENTI
(Art.5),
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Art.6),
TEATRI
(Art.7),
COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI
(Art.5),
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(Art.4)
Assegnazione
Assegnato alla
7ª Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)in sede referente il 3 novembre 2008. Annuncio nella seduta pom. n. 77 del 3 novembre 2008.
Pareri delle commissioni
1ª (Aff. costituzionali),
5ª (Bilancio),
6ª (Finanze),
11ª (Lavoro),
Questioni regionali