Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazione istituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici
DEPUTATI
(Art.1),
SENATORI
(Art.1),
SENATORI A VITA
(Art.1),
UFFICIO E CONSIGLIO DI PRESIDENZA
(Art.2),
COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI
(Art.3),
COMMISSIONI D'INCHIESTA
(Art.4),
INCHIESTE PARLAMENTARI
(Art.4),
MINISTRI
(Art.5),
VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI
(Art.5),
CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO
(Art.6),
SOPPRESSIONE DI ENTI
(Art.7),
SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI
(Art.6),
PROVINCE
(Art.6),
COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI
(Art.8),
DIVIETI
(Art.9),
CONSORZI DI ENTI LOCALI
(Art.9),
CONSIGLIERI REGIONALI
(Art.10),
GIUNTE REGIONALI
(Art.11),
ISTITUZIONE DI NUOVE REGIONI
(Art.12),
SISTEMA TRIBUTARIO
(Art.13),
FINANZA PUBBLICA
(Art.13)
Assegnazione
Assegnato alla
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali)in sede referente il 22 ottobre 2007. Annuncio nella seduta ant. n. 228 del 22 ottobre 2007.
Pareri delle commissioni
5ª (Bilancio),
Questioni regionali