SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2155
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CIONI, PETRUCCI, PASSIGLI, BOSI, PIERONI, LAURICELLA, SQUARCIALUPI e RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge)
- Art. 2. (Definizioni)
- Art. 3. (Legittimazione ad agire)
- Art. 4. (Azione inibitoria)
- Art. 5. (Azione risarcitoria)
- Art. 6. (Oneri giudiziari)
- Art. 7. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)
- Art. 8. (Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti)
- Art. 9. (Redazione di un testo unico)
- Art. 10. (Copertura finanziaria)
- Art. 11. (Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti)
- Art. 12. (Agevolazioni)
- ALLEGATO
ONOREVOLI SENATORI. - Il quadro normativo di tutela del consumatore nel nostro Paese ha compiuto, negli anni recenti, notevoli progressi. Ció é avvenuto soprattutto per effetto dell'attuazione in Italia di numerose direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore: basti ricordare, in proposito, le normative in materia di responsabilità del produttore per danni cagionati da difetti del prodotto, di contratti negoziati all'esterno dei locali commerciali, di pubblicità ingannevole, di credito al consumo, di viaggi a pacchetto, e, da ultimo, di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (direttiva 93/13/CEE attuata con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Tale corpus di disposizioni, per lo piú contenute in leggi speciali, hanno inciso profondamente sul quadro normativo italiano, anche se in modo spesso disorganico e tuttora incompleto.
Ulteriori interventi e riforme normative in Italia si renderanno entro breve necessari per effetto delle ulteriori iniziative, già assunte o in corso di ultimazione, da parte dell'Unione europea: basti pensare alle direttive in materia di multiproprietà e di vendita a distanza ed alle proposte di direttiva in materia di azione inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori e di garanzie.
In particolare, l'Italia resta l'unico Paese dell'Unione europea che, allo stato attuale, é privo di uno strumento normativo di carattere generale attraverso il quale vengano affermati i diritti fondamentali dei consumatori, riconosciute e supportate le loro forme di rappresentanza, assicurate sedi di consultazione in ambito istituzionale.
Questa lacuna appare ancor piú grave e ormai intollerabile se si considera:
da un lato, il fatto che in tutte le piú moderne società democratiche ad economia di mercato, sia europee che extraeuropee (USA - Canada - Australia) la tutela del consumatore e lo sviluppo dell'associazionismo consumerista sono considerati fattori essenziali per una crescita equilibrata del sistema economico-produttivo, basato su un costante miglioramento della qualità dei beni e dei servizi, sull'equità dei prezzi e delle tariffe, sulla correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e contrattuali, su una sana, genuina e crescente concorrenza tra imprese, il tutto nell'interesse generale della collettività e del sistema economico-sociale nel suo complesso;
dall'altro, del fatto che anche nel nostro paese abbiamo assistito ormai da anni alla crescita costante di una cultura e coscienza consumerista che si manifesta sia a livello individuale attraverso i comportamenti dei singoli consumatori (consapevolezza dei propri diritti, maggiore informazione, denuncia degli abusi, scelte piú oculate), sia a livello collettivo (crescente sviluppo e presenza della associazioni di consumatori).
Quanto sopra é avvenuto, come si é visto, all'interno di (e nonostante) un quadro normativo di tutela del consumatore piuttosto frammentario e disorganico, certamente meno favorevole di quello consolidatosi in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea: non solo nei Paesi del centro-nord Europa dove organismi e strutture di tutela del consumatore si sono tradizionalmente sviluppati nel corso dei decenni passati, ma anche nei Paesi dell'Europa mediterranea, quali Spagna e Portogallo, dove i diritti e la tutela del consumatore hanno assunto rango costituzionale, o la stessa Grecia, dotatasi recentemente di strumenti normativi di ampia portata.
Il presente disegno di legge intende quindi sopperire alle lacune del nostro Paese in questo settore, favorendo l'introduzione di un quadro normativo piú organico, incentrato sul riconoscimento dei diritti del singolo consumatore e delle associazioni rappresentative dei suoi interessi.
L'articolo 1 richiama i princípi in materia di tutela del consumatore derivanti dal quadro normativo comunitario. In proposito, va ricordato che sin dal 1975, con il "Programma preliminare della CEE per una politica di protezione ed informazione del consumatore" (risoluzione del Consiglio 14 aprile 1975, GUCE C92, 1975, 1) venivano enunciati per la prima volta i diritti fondamentali del consumatore: diritto alla protezione della salute e della sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, alla rappresentanza.
Tali diritti, che hanno poi trovato attuazione nelle varie normative di settore approvate a livello comunitario nell'arco di oltre un ventennio, trovano nella norma proposta (comma 2), per la prima volta, un riconoscimento organico all'interno del nostro ordinamento giuridico.
Il comma 3 riconosce il diritto delle associazioni di consumatori ad essere consultate e ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali diritti costituiscono una derivazione del diritto individuale del consumatore ad essere rappresentato, vale a dire di essere ascoltato. In tal senso, le forme di consultazione delle associazioni dei consumatori ed i loro criteri di rappresentanza (di cui ai successivi articoli 7 e 8 del disegno di legge) costituiscono diretta applicazione di questi princípi.
La legittimazione processuale delle associazioni dei consumatori, prevista e disciplinata agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge, costituisce uno strumento imprescindibile per garantire, data la particolare natura diffusa degli interessi dei consumatori, un efficace e tempestivo intervento della magistratura diretto a salvaguardare i diritti alla protezione della salute della sicurezza, alla tutela degli interessi economici e al risarcimento dei danni, qualora tali diritti, propri della collettività dei consumatori, siano minacciati o lesi.
L'articolo 2 definisce i termini di "consumatori", "associazioni di consumatori e utenti" e "professionisti".
Quanto alla definizione di "consumatori" si é ritenuto di ancorarla alla figura dell'utilizzatore finale di beni e servizi, prescindendo pertanto dalla qualificazione (fonte di incertezze interpretative ed anche di possibili abusi) basata sugli scopi estranei alla propria attività professionale. Non si ritiene infatti che sia legittimo, anche da un punto di vista costituzionale, limitare il riconoscimento di determinati diritti alle sole persone fisiche che agiscono per scopi sostanzialmente privatistici, escludendo invece coloro che, pure persone fisiche, agiscono per scopi inerenti alla propria attività professionale, nel momento in cui entrambe le figure si collocano nella catena commerciale come utilizzatori finali del bene o del servizio acquistato o goduto.
La definizione di "associazioni di consumatori e utenti" appare idonea ad individuare con sufficiente precisione i fenomeni associativi, che ormai costituiscono una precisa realtà nel nostro Paese, che si sono costituiti ed operano con lo scopo prioritario e specifico di tutelare gli interessi e i diritti di consumatori e utenti, in tal modo distinguendoli da altre realtà associative operanti in settori limitrofi ma distinti, e che già godono di normative di tutela (ad esempio, associazioni ambientaliste, ricreative, culturali, eccetera).
Gli articoli 3, 4 e 5 costituiscono l'articolazione, particolarmente approfondita, della legittimazione processuale conferita alle associazioni dei consumatori, delle forme e modi attraverso cui essa puó realizzarsi, nonché dei risultati ottenibili.
Occorre premettere che tali disposizioni anticipano, e per certi versi estendono, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva europea riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative a determinati mezzi di ricorso che permettano di assicurare l'applicazione effettiva del diritto comunitario in materia di protezione degli interessi economici dei consumatori (cosiddetta proposta di direttiva in materia di azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori). Tale proposta di direttiva é stata adottata il 24 gennaio 1996 (Com. 96-712 final, GUCE C/107/3 del 13 aprile 1996). La proposta di direttiva prevede un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dei criteri di riconoscimento dei soggetti legittimati ad agire nell'interesse dei consumatori (cosiddetta azione di interesse collettivo), imponendo pertanto a ciascun Stato membro di dotarsi di strumenti normativi diretti all'individuazione dei soggetti legittimati ( locus standi ), che in forza di tale riconoscimento potranno agire anche avanti le competenti autorità (giudiziarie e/o amministrative) degli altri Stati membri, qualora il comportamento di un operatore commerciale soggetto alla legge di quest'ultimo Paese produca effetti pregiudizievoli per i consumatori del Paese ove opera il soggetto legittimato (in forza di questo principio, ad esempio, l'associazione di consumatori italiana, legittimata in base ai criteri fissati dalla legge italiana, potrà agire avanti la competente autorità francese qualora un operatore commerciale francese diffonda messaggi pubblicitari ingannevoli che pregiudichino i consumatori italiani). La proposta di direttiva prevede invece una annonizzazione delle cosiddette "azioni inebitorie" che i soggetti legittimati in ciascuno Stato membro potranno avviare. Viene stabilito in proposito che tali procedimenti dovranno consentire di:
ordinare, nel piú breve termine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione e l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione;
se del caso, adottare le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione;
condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice. In caso di non esecuzione della decisione entro i termini in essa fissati, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.
Quanto agli enti legittimati, la proposta di direttiva prevede che tali debbano essere, in particolare, le organizzazioni aventi interesse alla tutela dei consumatori, nonché le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni di imprese. Va osservato in proposito che mentre queste ultime (organizzazioni e/o confederazioni di imprese) già godono all'interno del nostro ordinamento, specificamente ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile, della possibilità di agire in giudizio qualora atti di concorrenza sleale pregiudichino gli interessi di una categoria professionale, al fine di ottenerne la repressione, una tale facoltà non é riconosciuta attualmente dal nostro ordinamento alle associazioni di consumatori. In proposito, va osservato che una eccezione di incostituzionalità della suddetta norma incentrata proprio sulla discriminazione a danno delle associazioni dei consumatori é stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza 21 gennaio 1988, n. 59), la quale ha peraltro rilevato che "compete al legislatore prestare adeguati strumenti di salvaguardia per il consumatore qualora un comportamento scorretto da parte di un professionista sia idoneo a pregiudicare i diritti non solo delle imprese concorrenti, ma anche dei consumatori in generale".
Un tale intervento da parte del legislatore, auspicato dalla stessa Corte costituzionale, é sino ad oggi mancato nel nostro Paese e ci verrà entro breve imposto dalla stessa Unione europea.
Per altro, va ricordato che in taluni settori (pubblicità ingannevole, clausole vessatorie) la nostra legislazione nazionale ha già introdotto espressamente forme di legittimazione ad agire, sia avanti l'autorità amministrativa, che avanti il giudice amministrativo e civile, da parte della associazioni di consumatori. Tale legittimazione, inoltre, é stata frequentemente riconosciuta in sede di giustizia amministrativa come dimostrato, anche recentemente, dalla nota vicenda relativa alle tariffe dell'energia elettrica.
Tutto ció, a conferma, anche su questo argomento, del quadro disorganico e frammentato presente nel nostro Paese.
Le norme contenute nel disegno di legge mirano quindi ad introdurre nel nostro ordinamento disposizioni conformi all'invito già rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale, tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta di direttiva comunitaria.
In particolare, l'articolo 4 disciplina l'azione inibitoria delle associazioni di consumatori, che potrà svolgersi in caso di violazione delle disposizioni riportate in allegato al disegno di legge, secondo una elencazione piú completa di quella, piuttosto limitata, attualmente prevista dalla proposta di direttiva comunitaria (che per tale ragione é già stata oggetto di critiche da piú parti ed anche in sede di Parlamento europeo).
Tenuto conto dell'efficacia e della rapidità che devono caratterizzare le azioni inibitorie, si é ritenuto opportuno, e persino indispensabile, prevedere che esse debbano svolgersi secondo il procedimento proprio dei provvedimenti cautelari, di cui agli articoli 669- bis e seguenti del codice di procedura civile.
I commi 3 e 4 dell'articolo 4 seguono sostanzialmente le indicazioni della proposta di direttiva, lasciando al contempo al giudice un certo potere discrezionale nella fissazione delle misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione, per le quali risulta impossibile una previsione dettagliata, tenuto conto della varietà e diversità dei singoli casi concreti. Va segnalato che un analogo potere é già conferito dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, ove accertata l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, puó ordinare all'operatore commerciale la diffusione, con i mezzi piú idonei, di un messaggio di rettifica.
Un potere analogo, che oltretutto il disegno di legge conferisce esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, mira a consentire l'adozione di provvedimenti di tale natura anche in altri settori (ad esempio eliminazione di clausole vessatorie da contratti già stipulati con i consumatori, ritiro di prodotti difettosi pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori, adeguamento delle etichette dei prodotti e/o indicazione dei prezzi, eccetera).
Va sottolineato che una azione inibitoria efficacie anche sotto il profilo del risultato ottenibile, secondo l'impostazione prevista dal disegno di legge, non mira tanto a sanzionare il comportamento illecito dell'operatore commerciale, quanto a produrre effetti visibili e concreti nel suo modus operandi e nei rapporti con i consumatori, utili anche al fine di prevenire danni e/o violazioni di legge nell'ambito del rapporto con il singolo consumatore, e quindi future controversie giudiziarie.
Con l'articolo 5 si é invece inteso affrontare il tema, per molti versi delicato ed innovativo, ma al contempo di fondamentale importanza, del risarcimento del danno causato dall'operatore commerciale all'interesse collettivo dei consumatori, derivante da un comportamento illecito.
Va osservato in proposito che mentre l'azione inibitoria é sostanzialmente diretta alla cessazione di un comportamento legittimo da parte dell'operatore commerciale ed alla imposizione di comportamenti diretti a correggere gli effetti dell'illecito nei rapporti con i singoli consumatori, l'azione risarcitoria qui proposta mira a ristorare la collettività dei consumatori, attraverso la previsione di un pagamento quantificato dal giudice tenendo conto anche dei vantaggi economici del professionista derivanti dal comportamento illecito (comma 2).
In ogni caso i proventi, cioé le somme quantificate dal giudice, confluiranno interamente ed esclusivamente in un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti (di cui al successivo articolo 11) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da utilizzarsi per le attività istituzionali previste dalla legge, al fine di limitare l'introduzione di azioni giudiziarie a scopo strumentale o speculativo. A tal fine, é anche previsto (dal comma 3) l'intervento in questi giudizi del pubblico ministero.
L'obiettivo perseguito, che riteniamo di grande efficacia ed al contempo profondamente innovativo e moderno, é quindi quello di evitare che, come normalmente accade, i vantaggi economici ottenuti dal professionista attraverso un comportamento illecito restino sostanzialmente a suo vantaggio, anche se detto comportamento é poi cessato od eventualmente anche sanzionato (in sede amministrativa od anche penale). Sotto questo profilo, la norma é certamente di interesse non solo e non tanto per i consumatori (se non indirettamente), ma soprattutto per le imprese ed i professionisti concorrenti, che hanno correttamente operato nel rispetto delle norme: basti pensare, ad esempio, agli effetti pregiudizievoli per i consumatori, ma anche per i concorrenti, di una campagna pubblicitaria ingannevole, oppure di una commercializzazione di prodotti o servizi realizzati senza il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla legge, ovvero ancora delle conseguenze di un comportamento illegittimo da parte di un professionista nel rapporto contrattuale con i consumatori (mancato riconoscimento del diritto di recesso, inserimento di clausole vessatorie, eccetera). Tutti comportamenti che, seppure in un determinato momento inibiti e rettificati, ben possono aver determinato un illecito arricchimento del professionista scorretto ai danni dei consumatori e dei concorrenti. Illecito arricchimento di cui la norma in esame, attraverso l'accertamento del giudice basato sulle specifiche circostanze del caso, mira a privare il professionista scorretto.
Sotto questo profilo, si tratta quindi certamente di una disposizione di grande portata innovativa, introdotta nell'interesse generale, diretta a prevenire e a sanzionare, attraverso meccanismi civilistici e risarcitori, comportamenti illeciti sul mercato dei beni e dei servizi, al contempo accompagnata, prudentemente, da meccansimi (quali il fondo nazionale e l'intervento del pubblico ministero) diretti ad evitarne un uso strumentale o distorto.
L'articolo 6 prevede l'esenzione delle spese giudiziali per i procedimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 che potrebbero risultare di impedimento per l'espletamento della legittimazione ad agire.
L'articolo 7 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti quale organismo consultivo su provvedimenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consulatori. L'articolo prevede la modalità di nomina, la presidenza, la dislocazione istituzionale e i compiti del medesimo.
L'articolo 8 stabilisce i requisiti in base ai quali alle associazioni dei consumatori é riconosciuta una rappresentatività nazionale.
L'articolo 9 prevede che il Governo provveda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.
L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria per gli anni 1997, 1998 e 1999.
L'articolo 11 prevede l'istituzione di un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 6, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
L'articolo 12 prevede agevolazioni e contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché le agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di volontariato.
Le associazioni di difesa dei consumatori hanno maturato in questi anni importanti esperienze di cui ci siamo avvalsi per la stesura del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge) 1. In attuazione dei princípi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, ne é promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma associativa, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e utenti e le pubbliche amministrazioni. a) alla salute; 3. Alle associazioni di consumatori e utenti sono riconosciuti: a) il diritto di essere consultate, in modo sistematico e continuativo, su tutte le iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti, nelle forme previste dalla legge; |
Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) consumatori: le persone fisiche che si trovino nel ruolo di acquirenti, o utilizzatori finali di beni e servizi; sono altresí considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili; |
Art. 3. (Legittimazione ad agire) 1. Le associazioni di consumatori e utenti rappresentante all'interno del Consiglio di cui all'articolo 7, nonché le associazioni di cui all'articolo 2, lettera b) , che diano prova di continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa degli interessi di consumatori e utenti sono legittimate ad agire in giudizio in proprio nonché, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile, in sostituzione dei propri associati, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria che amministrativa. |
Art. 4. (Azione inibitoria) 1. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti in caso di violazione delle disposizioni riportate in allegato alla presente legge, nonché quelle di futura emanazione che tutelino interessi e diritti dei consumatori e utenti e richiedere al giudice competente che inibisca gli atti costituitivi della violazione. |
Art. 5. (Azione risarcitoria) 1. Le associazioni di consumatori e utenti di cui all'articolo 3, comma 1, possono agire in giudizio nei confronti di un profes sionista o associazione di professionisti, ovvero intervenire in un giudizio promosso da un consumatore o utente nei confronti di un professionista o associazione di professionisti per ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una somma a favore del fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 11 a titolo di ristoro dell'interesse della collettività dei consumatori o degli utenti leso dal comportamento illecito della parte convenuta. |
Art. 6. (Oneri giudiziari) 1. I procedimenti giudiziari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono esentati dalle spese giu diziarie, dalle imposte di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi. |
Art. 7. (Consiglio nazionale dei consumatori 1. É istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Consiglio. a) esprimere pareri sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e utenti; 7. Le singole amministrazioni sono tenute a collaborare con il Consiglio per il perseguimento dei propri fini e per l'esercizio delle proprie funzioni. |
Art. 8. (Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti) 1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori e utenti é determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuta e provata costituzione da almeno cinque anni e possesso di uno Sta tuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b) , senza fine di lucro; |
Art. 9. (Redazione di un testo unico) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e degli imprenditori, provvede alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori. |
Art. 10. (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1997, 7,5 miliardi per l'anno 1998 e 10 miliardi per l'anno 1999 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti, e in via aggiuntiva tramite l'utilizzo dei proventi non utilizzati delle lotterie nazionali. |
Art. 11. (Fondo per la tutela dei consumatori 1. É istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti da destinarsi al finanziamento delle attività del Consiglio e per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 6, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. |
Art. 12. (Agevolazioni) 1. Le associazioni di consumatori e utenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono usufruire dei contributi e delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, nonché delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, in materia di volontariato. |
ALLEGATO
(Articolo 4, comma 1)
1. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
2. Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
3. Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di attuazione delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo.
4. Legge 6 agosto 1993, n. 223, e decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/552/CEE sull'esercizio dell'attività televisiva.
5. Decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi "tutto compreso".
6. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.
7. Legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
8. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi.
9. Decreto 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti.
10. Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli.
11. Regolamento (CEE) n. 295/91 sull' overbooking aereo.
12. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
13. Legge 11 ottobre 1986, n. 713, di attuazione delle direttive sulla produzione e vendita dei cosmetici.
14. Legge 12 aprile 1991, n. 130, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.
15. Legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore.
16. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, di attuazione della direttiva 79/581/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari.
17. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, di attuazione della direttiva 88/314/CEE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari.
18. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE sui prodotti che per aspetto diverso da quello che sono in realtà compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
19. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, di attuazione della direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
20. Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichetta nutrizionale di prodotti alimentari.
21. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, di attuazione della direttiva 92/27/CEE in materia di foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
22. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, di attuazione della direttive 89/105/CEE sulla trasparenza delle misure per la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano.
23. Decreto ministeriale 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive CEE relative alla materia.
24. Decreto ministeriale 31 luglio 1990 di attuazione della direttiva 89/622/CEE sull'etichettatura dei prodotti da tabacco.