Documento VII n. 221
Sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria, limitatamente alle parole "quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2"
Titolo breve: Sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 889 del 7 novembre 2005
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta
pom. n. 889 del 7 novembre 2005
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta
pom. n. 889 del 7 novembre 2005