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Renato Schifani eletto Presidente del Senato

Il Presidente Schifani durante il discorso di insediamentoCon 178 voti Renato Schifani è stato eletto Presidente del Senato al termine della prima seduta della XVI Legislatura, martedì 29 aprile. I senatori presenti e votanti erano 319. La maggioranza richiesta era pari a 162 voti.

Renato Schifani è nato a Palermo l'11 maggio 1950. Figlio di impiegati, si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode. E' avvocato patrocinante in Cassazione.

E' sposato e ha due figli maschi.

Ha aderito a Forza Italia nel febbraio del '95 e l'anno dopo è stato eletto in Parlamento. Dal '96 al 2001 è stato capogruppo azzurro in Commissione Affari Costituzionali al Senato e ha fatto parte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta "Bicamerale"). Dal 2001 (XIV Legislatura) è presidente dei senatori di Forza Italia, riconfermato nella XV Legislatura.

E' stato eletto in Sicilia.

Relazione sullo stato dell'economia

«La previsione di crescita italiana viene oggi fortemente ridotta rispetto a solo pochi mesi fa, da 1,5 a 0,6 per cento, per tenere pienamente conto delle recenti informazioni sulla congiuntura internazionale e interna. La previsione è in linea con le stime più aggiornate dei maggiori istituti internazionali». E' quanto si legge nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica ("Andamento dell'economia nel 2007 e aggiornamento delle previsioni per il 2008-2011 e situazione di cassa al 31 dicembre 2007 e stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2008"), presentata in Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa, disponibile in formato pdf. Per quanto riguarda il deficit, «è previsto stabilirsi al 2,4 per cento del Pil», cioè lo 0,2 per cento in più rispetto a quanto previsto a settembre. In ogni caso, «il lieve aumento del deficit previsto per il 2008 appare di natura del tutto transitoria. L'andamento tendenziale per gli anni successivi al 2008, stimato con criteri di uguale prudenza, mostra un profilo fortemente decrescente del deficit, che verrebbe a collocarsi su livelli abbondantemente al di sotto del 2 per cento del Pil».

Adempimenti parlamentari di inizio legislatura

La cabina elettorale in Aula«Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari» (art. 5, comma 1). «Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti» (art. 5, comma 2).

Lo spoglio delle schede «è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio» (art. 6, comma 2).

«Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi» (art. 5, comma 3).

«Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati» (art. 7).

Formazione delle Commissioni

L'ultimo adempimento di inizio legislatura riguarda la formazione delle Commissioni permanenti.
«Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» (art. 21, comma 1).

«I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni» (art. 21, comma 2).

«Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari» (art. 27, comma 1). «Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4» (art. 27, comma 2), vale a dire: «E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti (...). Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, (...) (si) procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età» (art. 4).

«Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive» (art. 27, comma 3).



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