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Archivio delle notizie

Diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa: audizione del Ministro Cancellieri in Comitato Schengen

Il Comitato Schengen martedì 25 settembre ha svolto l'audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Normativa e politiche comunitarie: sì della 1a Commissione in sede referente

La Commissione Affari costituzionali ha licenziato per l'Aula l'A.S. 2646 e connessi su normativa e politiche comunitarie, già approvato dalla Camera.

Riorganizzazione CRI: parere della 12a Commissione su schema di dlgs

La Commissione Sanità ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (A.G. n. 491) .

Introduzione del reato di tortura: ddl in Aula

Il 25 settembre l'Aula ha incardinato l'esame del ddl n. 256 e connessi sull'introduzione nel codice penale del reato di tortura e su altre norme in materia di tortura.
Il primo articolo del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 613-bis, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque, secondo una definizione che ricalca quella della Convenzione internazionale del 1984, indebitamente ed intenzionalmente cagiona acute sofferenze psichiche o fisiche, mediante minaccia grave o comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, ad una persona che non sia in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione, sia essa etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere.
L'articolo 2 modifica l'articolo 191 del codice di procedura penale, chiarendo che le dichiarazioni ottenute mediante tortura, così come definite dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate solo contro le persone accusate di tale delitto al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni stesse sono state rese in conseguenza della tortura.
L'articolo 3 modifica il testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilendo l'impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato nel quale si ritiene che rischi di essere sottoposta a tortura.
L'articolo 4, infine, esclude l'applicabilità dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri condannati o processati per tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.



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