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Riconoscimento giuridico delle unioni civili

Nella seduta di mercoledì 10 gennaio, con la relazione del Presidente Cesare Salvi, la Commissione Giustizia ha avviato l'esame dei disegni di legge in materia di riconoscimento giuridico delle unioni civili. Si tratta dei ddl:

  • (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili
  • (62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi
  • (472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili
  • (481) SILVESTRI. - Disciplina del patto civile di solidarietà
  • (589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

Come riferito dal sen. Salvi, il disegno di legge n. 62, che si presenta come il più complesso, regolamenta distintamente tre diverse fattispecie, ovvero l'unione registrata (diretta a regolare le unioni omosessuali secondo principi analoghi a quelli del matrimonio), l'unione civile (diretta ad organizzare la vita comune di due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, con una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune) e la convivenza di fatto. Le adozioni sarebbero consentite anche alle coppie in ragione di unione registrata o civile.
Il ddl n. 18 e il n. 481 sono sostanzialmente identici, salvo la diversa dizione dell'istituto, definito unione civile nel disegno di legge n. 481 e patto civile di solidarietà nell'altro: in entrambi i casi si tratta di accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune e sottoscritto davanti all'ufficiale dello stato civile, per cui i contraenti assumono una posizione simile a quella del coniuge per quanto riguarda i diritti successori, con particolare riferimento alla riserva legale, e dopo almeno due anni anche per quanto riguarda il diritto al lavoro e gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciute a militari e forze dell'ordine e per la disciplina fiscale e previdenziale, con particolare riferimento per il diritto alla reversibilità della pensione. Lo scioglimento dell'unione civile avviene automaticamente per morte di una delle parti o qualora una di queste contragga matrimonio, ovvero quando uno dei contraenti notifichi all'altro, a mezzo dell'ufficiale giudiziario la volontà di far cessare gli effetti dell'unione, che si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica, con l'imposizione alla parte contraente economicamente più forte di prestare gli alimenti all'altra parte fino al termine di due anni dopo lo scioglimento dell'unione.
Il disegno di legge n. 472 definisce tra l'altro l'unione civile come il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, legate da comunione materiale e spirituale di vita da almeno un anno, configurando quindi l'unione civile come uno stato di fatto produttivo di effetti giuridici piuttosto che come un atto negoziale.
Il ddl n. 589 si compone di un articolo unico che novella il codice civile attraverso l'inserimento del titolo VI-bis "del contratto d'unione solidale" definito come contratto concluso da persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.

Tra i punti salienti che differenziano quindi i disegni di legge, si può sottolineare la natura giuridica degli istituti in questione: in particolare l'unione registrata e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 62, l'unione civile di cui al ddl n. 18 e il patto di solidarietà di cui al ddl n. 481 si configurano, similmente al matrimonio, come atti giuridici di diritto pubblico, nei quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una funzione costitutiva, mentre la convivenza di fatto di cui sempre al ddl n. 62 e l'unione civile di cui al ddl n. 472, sono definite come situazioni di fatto produttive di effetti giuridici, rispetto alle quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una mera funzione dichiarativa e il contratto di unione solidale previsto dall'articolo 589, si configura come una fattispecie essenzialmente contrattuale.
Mentre poi l'unione registrata di cui al disegno di legge n. 62 si configura specificamente come un istituto paramatrimoniale riservato alle coppie omosessuali e l'unione civile di cui al ddl n. 18 e il patto civile di solidarietà di cui al ddl n. 481 sembrano destinati essenzialmente a regolamentare convivenze more uxorio, l'unione civile di cui ai ddl nn. 62 e 472, la convivenza di fatto di cui al ddl n. 62 e il contratto di unione solidale di cui al ddl n. 589 sembrano applicabili a svariate forme di convivenza e di mutuo sostegno tra soggetti, non necessariamente caratterizzate dalla comunione sentimentale e sessuale propria del matrimonio.



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