587ª Seduta pubblica
Martedì 8 marzo 2016 alle ore 16:33
Non essendo ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sulla riformulazione di alcuni emendamenti, il sen. Cucca (PD), relatore sul ddl n. 1738, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria, ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Tonini (PD), ha precisato che il parere non è stato ancora espresso perché manca la relazione tecnica del Governo. I sen. Caliendo (FI-PdL), Falanga (AL) e Volpi (LN) hanno chiesto alla Presidenza di consentire la presentazione di subemendamenti. La Presidente ha risposto che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 20 di oggi.
L'Assemblea ha ripreso quindi l'esame del ddl n. 1917, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati.
Nella seduta del 15 settembre 2015 i relatori, sen. Casini (AD) e Latorre (PD), hanno riferito sul testo proposto dalle Commissioni riunite, esteri e difesa. Il ddl, d'iniziativa parlamentare, mira a fornire una cornice normativa unitaria per l'invio di contingenti italiani all'estero, nel quadro delle missioni dell'ONU e delle altre organizzazioni alle quali l'Italia partecipa, in primo luogo Nato e Unione europea.
L'articolo 1 richiama i principi dettati dall'articolo 11 della Costituzione e definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda sia la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale. L'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per l'autorizzazione delle missioni e per il loro finanziamento. Il primo passaggio è la delibera del Consiglio dei ministri, adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa. La deliberazione dovrà essere trasmessa alle Camere le quali la discutono tempestivamente e l'autorizzano con appositi atti di indirizzo, definendo eventualmente impegni particolari per il Governo. La comunicazione al Parlamento deve essere molto dettagliata. Per ciascuna missione, il Governo deve indicare: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. A seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, dovrà essere individuata anche la disciplina penale applicabile alle singole missioni. L'articolo 3 disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento nella fase successiva all'autorizzazione iniziale della missione. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso, precisandone l'andamento e i risultati. La relazione è corredata da un documento di sintesi operativo per ciascuna missione, che indica durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza. A seguito della presentazione della relazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si apre la «sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate»: si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione, su eventuali proroghe o modifiche della partecipazione italiana. L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è definita dalla legge di stabilità. Nel fondo confluiscono anche le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e agli interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Le risorse necessarie per il fabbisogno delle missioni sono definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: gli schemi di decreti, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari, che devono rendere il parere entro venti giorni. Gli articoli da 5 a 17 recano disposizioni generali in materia di personale. L'articolo 17 istituisce la figura del consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale. L'articolo 18 prevede l'applicazione in linea generale del codice penale militare di pace, individuando altresì il tribunale militare di Roma come giudice competente. È fatta salva tuttavia la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra. Sono dettate inoltre disposizioni sulla non punibilità del militare che fa uso della forza nell'ambito delineato dalle regole di ingaggio e dagli ordini legittimamente impartiti. Le Commissioni riunite hanno introdotto l'articolo 19, che reca specifiche misure di intelligence per la gestione delle crisi. Si prevede che il Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), emani specifiche disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa. Il COPASIR sarà puntualmente informato delle misure adottate entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni. Gli articoli da 20 a 25 contengono disposizioni contabili e di natura eterogenea. L'articolo 20 autorizza il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui. L'articolo 21 stabilisce che, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio.
Approvato senza modifiche l'articolo 1, all'articolo 2 sono stati approvati gli emendamenti del relatore Latorre 2.550 e 2.551: precisano che le Camere autorizzano le missioni per ciascun anno e che, qualora il Governo non si conformi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con osservazioni, corredate da informazioni integrative. All'articolo 3 è stato approvato l'emendamento governativo 3.700: prevede il concerto del Ministro dell'interno, per la parte di competenza, nella presentazione della relazione annuale alle Camere. All'articolo 4 sono stati approvati gli emendamenti del relatore Latorre 4.550 e 4.551: il primo recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio sul fondo missioni; il secondo rafforza il parere parlamentare sui decreti di ripartizione del fondo. All'articolo 5 è stato approvato l'emendamento 5.550 del relatore Latorre, che sostituisce la parola graduati con "categoria dei graduati". Gli articoli da 6 a 12 sono stati approvati senza modifiche. All'articolo 13 è stato approvato l'emendamento del Governo 13.700, che sostituisce la parola militare con "delle Forze armate e di polizia". Gli articoli 14 e 15 sono stati approvati senza modifiche. E' stato approvato l'emendamento aggiuntivo 15.0.500 del Governo che consente al personale delle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio per uso privato. Gli articoli 16 e 17 sono stati approvati senza modifiche. All'articolo 18 è stato approvato l'emendamento governativo 18.700 che estende la non punibilità, in conformità alle regole di ingaggio, al personale delle missioni internazionali. L'articolo 19, sulle misure di intelligence, è stato accantonato, in attesa dei pareri della Commissione bilancio. All'articolo 20 sono stati approvati gli emendamenti governativi 20.700, che estende ai Ministri dell'interno e dell'economia la possibilità, in casi di urgenza, di ricorrere ad acquisti e lavori in deroga alle disposizioni di contabilità generale, e 20.750 che sopprime la proposta del Ministro della difesa sul decreto del Ministro dell'economia che apporta variazioni di bilancio. Approvati senza modifiche gli articoli 21 e 22, all'articolo 23 è stato approvato l'emendamento governativo 23.700, che precisa i fondi sui quali sono versati i pagamenti effettuati da Stati esteri e organizzazioni internazionali.
In apertura di seduta la Presidente di turno Lanzillotta ha rivolto auguri alle senatrici per la festa della donna. I sen. D'Anna (AL), Compagna (CR) e Malan (FI-PdL) hanno ricordato Sergio Ricossa, economista noto per la divulgazione di idee liberali e liberiste, scomparso il 2 marzo scorso.