165ª Seduta pubblica
Martedì 14 gennaio 2014 alle ore 16:32
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 925 - nel testo proposto dalla Commissione - recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei connessi ddl nn. 110, 111, 113, 666.
L'articolo 1 delega il Governo a riscrivere il quadro delle pene principali (ergastolo, reclusione, reclusione e arresto domiciliare, multa e ammenda). Si stabilisce che il ricorso all'esecuzione presso il domicilio dell'arresto e della reclusione non sia superiore nel massimo a tre anni e si conferisce al giudice la facoltà di applicare la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva fra i tre e i cinque anni. La Commissione ha regolato il lavoro di pubblica utilità che può essere applicato dal giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero. Esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ed è eseguito secondo tempi e modi tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, familiari, di salute e di studio del condannato. E' prevista inoltre l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, purché risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e senza pregiudicare l'azione civile per il risarcimento del danno. L'articolo 2 prevede una delega per una riforma generale della disciplina sanzionatoria che tenda a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni per materie la cui preminenza sconsiglia la depenalizzazione.
Il capo II, comprendente gli articoli da 3 a 8, reca disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. L'istituto si sostanzia nella facoltà da parte dell'imputato di richiedere la sospensione del processo penale a suo carico alla condizione di porre in essere condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno cagionato. Il capo III, comprendente gli articoli da 9 a 15, prevede norme sulla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Attraverso puntuali modifiche al codice di procedura penale, si introduce una nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di irreperibilità dell'imputato, in modo tale da contemperare le esigenze di speditezza del processo con quelle di garanzia nell'esercizio del diritto di difesa.
Nella seduta antimeridiana il relatore, senatore Casson (PD), ha riferito sul lavoro svolto dalla Commissione giustizia, che ha esteso l'ambito della delega alla riforma dell'intero sistema delle pene. La discussione generale è proseguita, nella seduta pomeridiana, con gli interventi dei senatori: Malan, Cardiello, Giovanardi, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Zanettin (PdL-FI); Arrigoni, Divina, Candiani, Centinaio, Consiglio (LN-Aut); Cappelletti, Buccarella (M5S).
Molto critica la Lega Nord che ha denunciato l'abrogazione, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, del reato di immigrazione clandestina e ha bollato il provvedimento come salva delinquenti: il sovraffollamento carcerario andrebbe superato con la costruzione di nuovi edifici e non con misure di depenalizzazione che minano la sicurezza dei cittadini. Movimento 5 Stelle ha replicato che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina è stato un fallimento ai fini della regolazione dei flussi migratori.
L'esame del ddl riprenderà domani mattina.