Martedì 24 Marzo 2009 - 179ª Seduta pubblica (Pomeridiana)
(La seduta ha inizio alle ore 16:37)
L'Assemblea del Senato ha avviato, nell'ambito della discussione del ddl n. 10 recante disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (ddl nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368), le votazioni degli emendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione di merito.
L'articolo 1, approvato con alcune modifiche, reca i principi ispiratori dell'intero provvedimento, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Si riconosce il diritto alla vita quale diritto inviolabile ed indisponibile da tutelare anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi che la persona non sia in grado di intendere e di volere. Si riconosce altresì e si garantisce in via prioritaria la dignità della persona rispetto all'interesse sociale e alle applicazioni della tecnologia e della scienza. Si stabilisce il principio imprescindibile del consenso informato, fermo restando il disposto dell'articolo 32 della Costituzione. Si impone al medico l'obbligo di informare il paziente sulle cure mediche più appropriate secondo il criterio prioritario dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Si vieta ogni forma di eutanasia e di assistenza o aiuto al suicidio. Si rifiuta l'accanimento terapeutico imponendo al medico di astenersi, in condizioni di morte prevista come imminente, da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
Approvato anche l'articolo 2, con alcune modifiche, in tema di consenso informato, che deve essere espresso in modo libero e consapevole, che può essere sempre revocato e che deve essere preceduto da corrette e comprensibili informazioni circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario. L'alleanza terapeutica fra medico e paziente si esplicita in un documento di consenso che diventa parte integrante della cartella clinica ed è comunque fatto salvo il diritto a rifiutare le informazioni. In caso di interdetto, il consenso è prestato dal tutore e vengono disciplinati i casi di inabilitati, minori emancipati e incapaci di intendere e di volere; in quest'ultimo caso, nell'impossibilità di acquisire il consenso, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica.
La votazione degli emendamenti all'articolo 3, che disciplina i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, è stata rinviata a domani.
(La seduta è terminata alle ore 20:39 )