Amministrazione - Uffici e Servizi

Bando di concorso

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi ed esami - n. 77 del 27 settembre 2005)

ART. 1
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità legale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.

2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali.

3. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

ART. 2
Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 110/110 o equipollente nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in giurisprudenza. Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall'autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;

d) siano iscritti all'albo professionale degli avvocati, ovvero siano stati iscritti all'albo medesimo senza incorrere nelle sanzioni disciplinari della cancellazione o della radiazione, ovvero siano procuratori dello Stato o appartenenti alle categorie di cui agli articoli 30 e 34, del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni - che, pur in difetto dell'anzianità ivi prescritta, abbiano superato l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ovvero appartengano alle suddette categorie in possesso dell'anzianità prescritta negli articoli innanzi citati, ancorché non siano iscritti o non siano stati iscritti all'albo professionale degli avvocati;

e) abbiano un'età non superiore a 35 anni ovvero non superiore a 40 anni se dipendenti di ruolo del Senato;

f) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:

a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;

b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi/).

2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - Codice A5 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).

3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.

4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.

5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

a) le generalità e la residenza;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;

g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);

i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:

a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;

b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;

c) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

7. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice, allegando idonea documentazione attestante il possesso medesimo. I titoli valutabili sono i seguenti:

a) conseguimento con lode della laurea indicata come requisito per l'ammissione al concorso;

b) anni interi di servizio prestato presso lo Stato o organizzazioni pubbliche o private anche comunitarie ed internazionali con la qualifica di dirigente;

c) anni interi di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sempre che il candidato non sia incorso nelle sanzioni disciplinari della cancellazione o della radiazione dall'albo medesimo;

d) conseguimento del Ph.D, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

e) conseguimento dell'idoneità a professore universitario di prima fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

f) conseguimento dell'idoneità a professore universitario di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

g) conseguimento dell'idoneità a ricercatore universitario nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

h) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

i) vincita di concorso per l'accesso al corso di dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);

l) vincita di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, amministrativa, militare;

m) vincita di concorso a procuratore dello Stato;

n) iscrizione all'albo degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

o) conseguimento di lauree ulteriori rispetto a quella prescritta quale requisito di ammissione.

8. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma 7, i candidati dovranno dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno prestato servizio in qualità di dirigente ovvero hanno conseguito i titoli accademici, l'indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del servizio in qualità di dirigente ovvero dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati (specificando altresì la sede di quest'ultimo), nonché gli estremi precisi del conseguimento dei citati titoli accademici. Inoltre, sempre a pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, i candidati dovranno allegare alla domanda la documentazione idonea ad attestare con precisione il possesso dei titoli medesimi. Allo scopo si considerano i termini perentori di spedizione e ricezione di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 5, comma 3, del presente bando.

9. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

10. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

ART. 4
Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:

a) Le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;

b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento;

c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;

d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;

e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;

f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 5
Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.

2. Sono esclusi dal concorso i candidati:

a) che non siano cittadini italiani;

b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) che non siano in possesso della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 110/110 o equipollente nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in giurisprudenza;

d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;

e) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

f) che abbiano un'età superiore a 35 anni ovvero superiore a 40 anni se dipendenti di ruolo del Senato;

g) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

h) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);

i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;

n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;

o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.

3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data.

4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del presente bando.

5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 6
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

2. La Commissione può aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua e per la prova orale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i).

3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni.

ART. 7
Diario della prova preliminare

1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 31 gennaio 2006 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.

3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, muniti esclusivamente del documento legale di identità indicato nella domanda.

4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

5. Non si darà luogo alla prova preliminare nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 650. In tal caso, nella suddetta Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, verrà data comunicazione del diario delle prove scritte.

ART. 8
Diario delle prove scritte e orali

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalità.

3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

ART. 9
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali.

2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006.

3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 10
Prova preliminare

1. Salva la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, i candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla tendenti a verificare la conoscenza del diritto costituzionale.

2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.

3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.

4. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso.

5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non è consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.

6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati fino al 200° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 200 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneità.

7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.

ART. 11
Prove scritte

1. Le prove scritte sono:

a) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere concernente il diritto e/o la procedura civile;

b) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere concernente il diritto e/o la procedura penale;

c) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere concernente il diritto amministrativo sostanziale e/o processuale;

d) tema di diritto costituzionale.

2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avrà a disposizione sei ore.

3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi, tavole o appunti di alcun tipo, né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie. La Commissione dispone l'eventuale possibilità di introdurre codici non annotati con la giurisprudenza o commentati. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso.

4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.

ART. 12
Prove orali

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali:

a) diritto e/o procedura civile;

b) diritto e/o procedura penale;

c) diritto amministrativo sostanziale e/o processuale;

d) diritto costituzionale;

e) diritto parlamentare;

f) diritto commerciale;

g) diritto tributario;

h) storia italiana dal 1860 ai giorni nostri, anche con riferimento ai principali avvenimenti del contesto internazionale direttamente connessi;

i) utilizzazione di personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, nonché ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare;

l) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o francese (scelta dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso) che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

2. A ciascuna delle prove orali è attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.

4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.

5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 13
Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e orali, (ivi comprese quelle facoltative) e per i titoli di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Prima dell'effettuazione delle prove orali, la Commissione esaminatrice attribuisce ai candidati ammessi alle prove medesime i punteggi ai titoli validamente allegati alle domande di partecipazione al concorso sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 punto per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a);

b) 1 punto per ciascun anno intero di servizio prestato con la qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) e fino ad un massimo di 3 punti complessivi;

c) 1 punto per ciascun anno intero di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, di cui all'articolo 3, comma 7, lettera c), sempre che il candidato non sia incorso nelle sanzioni disciplinari della cancellazione o della radiazione dall'albo medesimo e fino ad un massimo di 3 punti complessivi;

d) 2,50 punti per ciascun titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d);

e) 4 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera e);

f) 3,50 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f);

g) 3 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera g);

h) 2,50 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera h);

i) 1 punto per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera i);

l) 2 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera l);

m) 2 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera m);

n) 3 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera n);

o) 1 punto per ciascun titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera o).

3. Non sono cumulabili i punteggi di cui all'articolo 3, comma 7, lettere h) e i), nonché i punteggi di cui all'articolo 3, comma 7, lettere e), f), g).

4. I titoli di cui all'articolo 3, comma 7, devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.

5. L'attribuzione del punteggio per i titoli di merito può essere annullata con deliberazione della Commissione esaminatrice, assunta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento dei concorsi, ovvero con determinazione dell'Amministrazione, qualora venga accertata, anche d'ufficio, la mancanza dei titoli medesimi alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

6. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.

ART. 14
Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.

ART. 15
Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.

2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.

3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.

4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

ART. 16
Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso - per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 17
Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.

2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 18
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 19
Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi/) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato). Il Presidente: PERA Il Segretario Generale: MALASCHINI



Informazioni aggiuntive

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