Amministrazione - Uffici e Servizi

Bando di concorso

AVVISO DI CONCORSO

A QUINDICI POSTI DI STENOGRAFO PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA, CON MANSIONI DI RESOCONTISTA

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso a quindici posti di Stenografo parlamentare di prima fascia, con mansioni di resocontista, per candidati che abbiano conoscenza del sistema di stenotipia "Michela", adattato al software di decodifica degli stenogrammi Advantage Software Total Eclipse.

2. Il personale così assunto sarà adibito alle mansioni di resocontazione stenografica e sommaria.

3. È comunque sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso di un titolo di studio universitario - consistente almeno nel diploma universitario di durata triennale (nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria) ovvero nella laurea di primo livello (nell'ambito dell'ordinamento di cui alla riforma medesima) - rilasciati dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, economia, scienze politiche, sociologia, filosofia, lettere e filosofia e scienze della comunicazione, ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto diploma universitario o laurea dall'autorità italiana competente;

d) siano altresì in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o 90/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto diploma di istruzione secondaria di secondo grado dall'autorità italiana competente. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima richiesta per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i candidati che abbiano conseguito il titolo universitario di cui alla lettera c) con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente; in tal caso, qualora il titolo universitario sia stato conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per i titoli universitari italiani equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;

e) abbiano un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni;

f) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di partecipazione al concorso.

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:

a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;

b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi).

2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - Codice R2 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).

3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.

4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.

5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

a) le generalità e la residenza;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;

g) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;

h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);

i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:

a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;

b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;

c) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

ART. 4

Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:

a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;

b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento;

c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;

d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;

e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;

f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 5

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.

2. Sono esclusi dal concorso i candidati:

a) che non siano cittadini italiani;

b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) che non siano in possesso di uno dei titoli universitari indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c);

d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a quella minima richiesta, di uno dei titoli universitari indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;

e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il titolo universitario richiesto. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare altresì a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione minima richiesta;

f) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 35 anni;

g) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

h) che non abbiano indicato nella domanda il possesso di uno dei titoli universitari indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c);

i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con la votazione di almeno 54/60 o 90/100 qualora il titolo universitario non sia stato conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente;

l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del titolo universitario conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente qualora il diploma di scuola secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione minima richiesta;

m) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero;

n) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;

o) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;

p) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.

3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data.

4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando.

5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.

6. Tutti i candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 6

Diario delle prove scritte, orali e tecnica

1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 15 aprile 2005 viene data comunicazione del diario delle prove scritte. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.

3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità della domanda ovvero di esclusione dalle prove scritte sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2005, muniti:

a) del documento legale di identità indicato nella domanda.

4. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

5. La notifica ai candidati dei risultati delle prove scritte, orali e tecnica avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2005.

6. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

ART. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

2. La Commissione può aggregare esaminatori esperti per le prove di resocontazione, di stenografia, di lingua straniera e per la prova tecnica.

3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

4. La correzione delle prove scritte di stenografia può essere effettuata automaticamente con supporti elettronici.

ART. 8

Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecnica.

2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene a mezzo di affissione all'albo del Servizio del Personale, ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le modalità comunicate ai candidati durante lo svolgimento delle prove stesse.

ART. 9

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:

a) due elaborazioni (di precisione e di velocità) - effettuate con l'impiego di tastiere messe a disposizione dall'Amministrazione del Senato della Repubblica (sistema di stenotipia "Michela", adattato al software di decodifica degli stenogrammi Advantage Software Total Eclipse) - di stenoscrizione sotto dettatura di brani della durata ciascuna di 5 minuti, l'una alla velocità media di 130 parole al minuto, l'altra alla velocità crescente da 130 a 150 parole al minuto. Per ciascuna di dette elaborazioni il candidato avrà a disposizione 45 minuti per la stesura, oltre il tempo di dettatura. Ai fini della votazione della prova viene presa in considerazione la media dei punteggi delle due elaborazioni;

b) due elaborazioni - effettuate con l'impiego di tastiere messe a disposizione dall'Amministrazione del Senato della Repubblica (sistema di stenotipia "Michela", adattato al software di decodifica degli stenogrammi Advantage Software Total Eclipse) - di redazione di resoconto stenografico di brani di discorsi parlamentari della durata ciascuna di 5 minuti. Per ciascuna di dette elaborazioni il candidato avrà a disposizione 45 minuti per la redazione del resoconto. Ai fini della votazione della prova viene presa in considerazione la media dei punteggi delle due elaborazioni;

c) una prova di redazione di resoconto sommario di un brano di un discorso parlamentare della durata di 20 minuti. Per detta prova il candidato - una volta terminato l'ascolto del brano - avrà a disposizione 60 minuti per la redazione del resoconto sommario;

d) un tema di storia dal 1870 ai giorni nostri, con particolare riferimento alla storia d'Italia (per detto tema il candidato avrà a disposizione 5 ore);

e) un tema di diritto costituzionale, con particolare riferimento al funzionamento ed all'organizzazione delle Camere (per detto tema il candidato avrà a disposizione 5 ore).

2. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, né supporti elettronici, informatici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione può disporre l'eventuale consultazione di dizionari e di testi normativi, messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.

3. A ciascuna delle predette prove è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna prova.

ART. 10

Prove orali e tecnica

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecnica:

a) storia dal 1870 ai giorni nostri, con particolare riferimento alla storia d'Italia;

b) diritto costituzionale, con particolare riferimento al funzionamento ed all'organizzazione delle Camere;

c) nozioni di contabilità di Stato, con particolare riferimento all'esame parlamentare dei documenti di bilancio;

d) nozioni di comunicazione pubblica, con particolare riferimento a quella degli organi costituzionali;

e) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o francese che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;

f) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer, tendente ad accertare la conoscenza del programma Microsoft® Word 2002.

2. A ciascuna delle prove orali e tecnica è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.

3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.

4. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 11

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecnica.

2. Il possesso dell'attestazione di frequenza con profitto del Corso di resocontazione parlamentare 2003-2004, organizzato dal Senato della Repubblica, è titolo di preferenza a parità di punteggio ed è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione. Esso ha priorità rispetto ai titoli di preferenza di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecnica, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

ART. 12

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione al concorso indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.

2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.

3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera degli Stenografi parlamentari.

4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

ART. 13

Accertamenti sanitari

1. I candidati vincitori sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste, con particolare riguardo alla vista, all'udito ed alla fonazione, nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento nell'attività di stenografia.

ART. 14

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso - per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 15

Accesso agli atti della procedura di concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.

2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 16

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 17

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).

Il Presidente: PERA

Il Segretario Generale: MALASCHINI



Informazioni aggiuntive

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