Diritto d'autore e Digital Rights Management
Digital watermarking (filigrana digitale): tecnologia che, un po' come la tradizionale filigrana (vedi voce) consente di incorporare in un documento elettronico un elemento anch'esso digitale (testo o immagine), visibile o meno, atto a dare informazioni sul documento (ad es. una nota di copyright) e/o a inibirne la circolazione incontrollata. Vi è chi parla di DRM (vedi voce) come di forme di filigrana digitale. Per una definizione più articolata si rinvia alla voce Watermark (Informatica) in Wikipedia.
DPP (diritto di prestito pubblico): si intende il diritto degli autori di ricevere un compenso quando le loro opere sono prestate al pubblico dalle biblioteche. In ambito internazionale si parla di Public Lending Right.
DRM (digital rights management): vedi Glossario E-Book. Si noti che l'acronimo può subire variazioni a seconda della lingua utilizzata: ad esempio si parla anche di MTP (Medida Tecnológica de Protección in spagnolo, Mesures Techniques de Protection in francese).
Diritti connessi: "diritti che, pur senza riguardare propriamente opere dell'ingegno di carattere creativo (queste soltanto essendo oggetto di diritto d'autore), hanno però una stretta connessione con l'esercizio del diritto d'autore stesso": si tratta ad es. dei diritti in capo a produttori, grafici, esecutori, interpreti, curatori di edizioni critiche e molte altre categorie (cfr. Settimio Paolo Cavalli e Alberto Pojaghi, Dizionario del diritto d'autore, Milano, Editrice Bibliografica, 2003, p. 53).
Ex libris: nel libro a stampa, etichetta apposta solitamente all'interno della coperta di un volume o nelle pagine liminari, per designare l'appartenenza del volume stesso ad una precisa collezione libraria. La dicitura, seguita dal nome del proprietario (la traduzione letterale dal latino è infatti "dai libri", sottinteso "di..."), ha avuto una tale fortuna da aver dato il nome a questo tipo di etichettatura.
Filigrana: in ambito editoriale, si riferisce ad una tecnica per produrre fogli di carta che lascino intravedere, come in trasparenza, scritte o immagini. Quando la carta era realizzata a base di stracci macerati, sul telaio che dava la forma al foglio venivano apposti sottili fili metallici a formare un disegno che veniva poi in evidenza perché la pasta di carta, asciugandosi, restava più sottile in corrispondenza di quei punti. Per lo studio del libro antico la filigrana riveste una grande importanza, ad esempio per identificare la zona e la cartiera di produzione di una certa partita di fogli o per calcolare il formato dei libri manoscritti: in molti casi la filigrana aveva anche il valore di marchio di fabbrica. Simili tecniche sono tuttora usate nell'editoria di pregio e per la produzione di carta moneta.
Filigrana digitale: vedi sopra la voce digital watermarking.
Libere utilizzazioni: "la disciplina sul diritto d'autore prevede espressamente una serie di ipotesi per le quali un'opera protetta può comunque essere utilizzata senza il previo consenso dell'autore o del titolare del diritto connesso (ad esempio l'editore). Queste ipotesi sono definite eccezioni, e sono a tutti gli effetti delle limitazioni al diritto d'autore, la cui importanza è tale che esse sono presenti in quasi tutti gli ordinamenti giuridici e sono riconosciute dai trattati internazionali" (si cita dall'articolo online di Bruno Saetta, Diritto d'autore e libere utilizzazioni in rete, 14 luglio 2011). In particolare, la legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) prevede forme di libera utilizzazione agli articoli 65 e 70, che disciplinano tra l'altro la comunicazione al pubblico ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e la possibilità di riassunto, citazione o riproduzione di parti di opera per fini non commerciali o comunque non concorrenziali rispetto ai diritti di sfruttamento dell'opera originaria. Nel mondo anglosassone, per analoghe limitazioni del copyright, si parla anche di "fair use", espressione liberamente traducibile con "equo utilizzo".
Licenza: autorizzazione a svolgere una determinata attività; in campo economico, cessione, anche dietro compenso e in forma contrattuale, di uno o più diritti da parte di un soggetto licenziante che li detiene (che in ambito editoriale può essere un autore, un editore, un distributore...), ad altro soggetto licenziatario, affinché quest'ultimo possa utilizzare l'oggetto della licenza anche traendone dei benefici di natura economica.
Pubblico dominio: "situazione nella quale vengono a trovarsi opere dell'ingegno una volta scaduti i termini temporali di protezione previsti dalla legge" sul diritto d'autore (si cita da Settimio Paolo Cavalli e Alberto Pojaghi, Dizionario del diritto d'autore, Milano, Editrice Bibliografica, 2003, p. 119).