Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2023
Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa
Onorevoli Senatori. – La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), ai sensi della quale acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana, in particolare, coloro i cui genitori, padre o madre, sono cittadini italiani (articolo 1, comma 1, lettera a): modalità di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis).
La legge ammette anche la possibilità di mantenere la cittadinanza italiana pur se in possesso della cittadinanza di altro Stato. Si consente il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano la cittadinanza dello Stato in cui risiedono al fine di permettere loro di inserirsi pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana (articolo 11: Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero). Per quanto concerne il presente disegno di legge, l'articolo 17 della citata legge n. 91 del 1992 ha provveduto a disciplinare modalità di riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che avevano dovuto rinunciarvi a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 (sulle cause di perdita della cittadinanza) e 12 (dei figli minori non emancipati, di chi acquista o ricupera la cittadinanza o perde la cittadinanza) della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) o per aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 (doppia cittadinanza e opzione per una sola cittadinanza al raggiungimento della maggiore età). L'opzione per la cittadinanza italiana avrebbe dovuto essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Concretamente il combinato disposto delle disposizioni sopra citate aveva determinato (articolo 8 della legge n. 555 del 1912) la perdita della cittadinanza italiana per le persone che spontaneamente acquistavano una cittadinanza straniera o stabilivano all'estero la propria residenza, con ricadute anche sui figli i quali dovevano scegliere quale cittadinanza mantenere una volta maggiorenni (articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123). La legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 26, ha abrogato entrambe le leggi.
Il termine temporale entro il quale la persona doveva esercitare l'opzione è stato prorogato per due volte; con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, che ha disposto che il termine di due anni previsto dall'articolo 17 per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana venisse prorogato fino al 15 agosto 1995 e successivamente fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana. Successivamente alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sono state attuate ulteriori proroghe per il riacquisto per la cittadinanza italiana. Considerando che nel 1997 gli strumenti di comunicazione per promuovere la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana erano meno efficienti di quelli attuali gran parte degli italiani all'estero non è riuscito ad avviare l'iter richiesto entro i termini di legge previsti.
L'aspirazione al riacquisto della cittadinanza italiana merita attenzione riguardando persone già cittadine italiane che potrebbero ottenerla attraverso la presentazione della dichiarazione, cittadinanza che possedevano e alla quale sono stati costretti a rinunciare a fronte, appunto, di disposizioni di legge. La questione riguarda anche coloro i quali nel periodo di vigenza del termine di cui al citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992 non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadinanza dello Stato di residenza. La riapertura temporanea del termine risponde anche al problema che riguarda i figli allora minorenni, ex cittadini italiani, che hanno perso la cittadinanza italiana senza mai esprimere una precisa volontà a seguito della naturalizzazione del padre.
Al fine di dare la possibilità ai numerosi cittadini all'estero che avrebbero titolo a riacquisire la cittadinanza italiana, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la riapertura per tre anni del termine per la presentazione della dichiarazione necessaria per avviare l'iter amministrativo per il suo ottenimento.
L'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge si propone invece di venire incontro al desiderio di molti discendenti di cittadini di origine italiana di riacquistare la cittadinanza a vita. È evidente l'interesse per la Nazione di riallacciare i legami con i nostri oriundi e di rifarne cittadini, ma questo deve avvenire nel rispetto delle reali motivazioni di chi richiede la cittadinanza e purché la stessa sia vissuta con pienezza, partecipazione e consapevolezza.
È noto ed innegabile, infatti, che, in diversi Paesi di storica emigrazione italiana, attualmente vi sia una « corsa » alla cittadinanza italiana che, se per alcuni nasce da una condivisione e da una riscoperta orgogliosa delle radici, per altri sta invece diventando una questione di convenienza – vera o presunta – slegata da un'italianità vissuta e sentita. Molti usano il passaporto italiano come chiave di facile ingresso in alcuni Paesi altrimenti difficilmente raggiungibili o per l'ingresso nell'Unione europea, ma senza passare per l'Italia o ritenere di dimorarvi, studiare o lavorare. Si sono formate, soprattutto in alcuni consolati del Sud America, delle liste d'attesa di dieci anni per le pratiche di riacquisto della cittadinanza; intanto è cresciuto il fenomeno della « vendita delle cittadinanze »: ci sono studi legali e agenzie che offrono pacchetti con tanto di biglietto salta turno, documentazione (anche falsa) e residenza fittizia per conquistare in breve la cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'interno da anni segnala un incremento di casi di falsificazione o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue ed ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti, invitando l'ufficio di stato civile a verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso i nostri Consolati. Dai Consolati stessi troppo spesso si viene a sapere di cittadinanze concesse a persone nate all'estero che non sono in grado di dire una sola parola in italiano, che non parlano l'italiano da generazioni ed hanno sostanzialmente legami effimeri se non nulli con l'Italia. L'articolo 2 introduce quindi modifiche e integrazioni all'attuale condizione normativa sulla cittadinanza con la finalità di superare le criticità sopra descritte: in particolare il procedimento di « ricostruzione » della cittadinanza può prendere origine dall'ascendente nato o residente in Italia e cittadino di nascita fino al terzo grado; il richiedente dovrà altresì dimostrare di conoscere la lingua italiana a livello B1. Analogamente è richiesta la conoscenza della lingua italiana ed un anno di residenza in Italia per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado: si tratta di una disposizione di sostanziale favore che armonizza il desiderio dei richiedenti e l'interesse dello Stato.
All'articolo 2, comma 2, vengono inoltre rivisti e armonizzati i requisiti per l'acquisizione, riacquisizione o perdita della cittadinanza in seguito alla violazione di norme penali particolarmente gravi.
L'articolo 3 infine si limita a determinare l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
(Riapertura del termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana)
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana)
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
« Art. 17.1 – 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia. Il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 per la conoscenza della lingua italiana.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, per il riconoscimento della cittadinanza con ascendente diretto oltre il terzo grado il soggetto interessato deve dimostrare di risiedere continuativamente in Italia da almeno un anno. L'istanza per il riconoscimento deve essere presentata presso il comune italiano di residenza. Il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 per la conoscenza della lingua italiana ».
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini della cittadinanza, per i casi indicati dal comma 1, il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 relativamente alla conoscenza della lingua italiana »;
b) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei termini di preclusione e di sospensione anche per le istanze presentate per il riconoscimento della cittadinanza italiana »;
c) all'articolo 9.1, comma 1, le parole: « ai sensi degli articoli 5 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5 e 9 »;
d) all'articolo 10-bis, comma 1, le parole: « La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è revocata ».
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.