Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
(V. Stampato Camera n. 2372)
approvato dalla Camera dei deputati l'11 gennaio 2022
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 gennaio 2022
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale
Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive
nei percorsi scolastici)
1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
Art. 2.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)
1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un Piano straordinario di azioni formative di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.
Art. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità e i requisiti per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, sulla base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;
b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;
c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con lo specifico fine di contrastare la dispersione scolastica sia esplicita sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o progetti di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Il Ministero dell'istruzione si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nelle procedure di valutazione dei progetti.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione di cui al comma 1. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento.
6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dal 2022 è destinata alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.