Documento VII n. 187
Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Titolo breve: Sentenza n. 213 del 5 luglio 2016
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 settembre 2016; annunciato nella seduta n. 689 del 29 settembre 2016
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 23 settembre 2016; annuncio nella seduta
ant. n. 689 del 29 settembre 2016
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
il 23 settembre 2016; annuncio nella seduta
ant. n. 689 del 29 settembre 2016