Legislatura 13º - Disegno di legge N. 157

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 157


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa della senatrice MAZZUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190,

in tema di riconoscimento giuridico dei quadri







ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati dieci anni dal riconoscimento giuridico della categoria dei quadri intermedi avvenuto con la legge 13 maggio 1985, n. 190.
Essa ha avuto l'innegabile merito di aver reso visibile questa figura di lavoratore subordinato che era compressa in un profilo professionale impiegatizio e ne ha accentuato la posizione di rilievo da questa assunta sia nei processi di modernizzazione delle strutture di imprese, sia nell'ottimizzazione delle dinamiche accrescitivo-produttive, sia, infine, nel raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendali.
Anche grazie a questa legge, é stato inoltre possibile ai quadri svolgere, con il riconoscimento di una professionalità dalle qualità nuove e per il loro consolidato know how del sistema Italia, un ruolo di guida nella formazione del personale specializzato.
Questo insieme di competenze, individuate nel termine ampio di "professionalità", ha ritagliato alla categoria uno spazio imprescindibile e strategico all'interno del mondo del lavoro che peró deve ancora e immancabilmente venir tutelato anche dal legislatore.
Il riconoscimento giuridico di questa nuova categoria di lavoratori ha comportato come prima conseguenza che lo spazio e le agibilità siano andati nel tempo sempre piú approfondendosi e non già per una strumentale rivendicazione di parte o per faziosità cooperativa, ma per la necessità di proporzionare i tempi di adeguamento tecnologico con i ritmi di sviluppo del mercato.
Non si é fatto attendere cosí il degno riconoscimento avvenuto su scala europea, attestato anche ultimamente dalla delibera del 25 giugno 1993 della Commissione affari sociali del Parlamento europeo, la quale ha rimarcato l'elevato livello di qualificazione raggiunto dai quadri e la loro influenza nelle gestioni di impresa.
Per altro in Italia si é posto il problema dell'effettività di tale riconoscimento, che invece é stato in gran parte disatteso, soprattutto perchè affidato ad una legge dall'impianto incompleto e difettivo, che da una parte ha dato adito ad applicazioni, ove esse siano state tentate, distorte e riduttive, e dall'altra ha ignorato il risvolto penale delle mancate applicazioni, per nulla sanzionando risposte certe e puntuali contro le inadempienze omissive ed evasive della parte datoriale.
I rinnovi contrattuali posteriori alla legge n. 190 del 1985 portarono cosí nel settore chimico al riconoscimento di meno di un terzo dei quadri realmente impiegati e nel settore metalmeccanico del solo 10 per cento degli aventi diritto.
Ció é potuto avvenire attraverso un intreccio di operazioni e accordi tra parti che si sono avvalse di una interpretazione utilitaria e di comodo della legge n. 190 del 1985 e soprattutto del comma 2 dell'articolo 2, nonchè del disposto dei successivi articoli 3 e 4.
Esse infatti pur non opponendosi frontalmente hanno sfiancato e raschiato surrettiziamente il nuovo ordine normativo scrollando l'onere della sua piena realizzazione al modulo standardizzato e macchinoso della contrattazione collettiva e aziendale.
Ció ha evidenziato come sarebbe stato necessario nell'articolato legislativo inserire, apertis et claris verbis, una esposizione dei termini d'attuazione e questo per l'inesistenza di istituti contrattuali diversificati che, se correlati alla situazione interna e alla mappa degli obiettivi di ogni singola impresa, non sarebbero certo stati né conflittuali né contrapposti a quelli già in essere.
Ció detto dobbiamo constatare come per i quadri le previsioni normative siano state a tutt'oggi totalmente disattese e non abbiano avuto alcun riscontro cosí che lo status quo ante é rimasto sostanzialmente invariato.
La distinzione annunciata dall'articolo 2095 del codice civile é stata infine economicamente corrisposta in modo fittizio sulla base di aggiuntivi retributivi dal differenziale inconsistente rispetto al parametro impiegatizio.
Ció ha provocato nella categoria, già vilipesa e misconosciuta, dissapori e malcontenti, con forti ripercussioni nella tenuta lavorativa ad alto livello, anche in relazione all'accresciuto ritardo nei confronti degli omologhi settori europei e al mancato azzeramento da parte del Governo italiano delle distanze ancora troppo residuanti delle scadenze comunitarie, nè nell'ultimo periodo ha trovato conforto in opportunità di mobilità o di prepensionamento.
Per altro non é stata solo la controversia in merito alla precettività della legge nella sua formulazione ad aver reso inevitabile questa catena di carenze e di inattuazioni, ma anche l'ambigua e inefficace configurazione che la nostra Costituzione dà ai movimenti dei lavoratori.
Questa configurazione, infatti, favorisce i sindacati "maggiormente rappresentativi", in nome del principio di efficacia erga omnes, e li privilegia in tema di legale assunzione di rappresentanza, comportando di fatto per questi, e solo per questi, prerogative esclusive sia nella stipula che nella successiva applicazione e gestione dei contratti collettivi.
All'interno di questa composizione a carattere maggioritario, fondata sulla presunzione di rappresentatività, vengono poi recluse le rappresentanze delle singole unità e categorie, che piú di altre conoscono, rappresentano e tutelano gli interessi degli associati declinando la loro autonomia negoziale e alienandone i diritti, puntellandone il coinvolgimento propositivo e decisionale.
In attesa, quindi, di ulteriori integrazioni legislative coerenti con le garanzie costituzionali piú generali e afferenti non solo la libertà dei lavoratori, ma anche il concetto di beneficio sociale della rappresentanza piú effettiva, garanzie queste espropriate dalle passate intese fra le imprese ed il sindacato tradizionale, in cui vistosa é stata la emarginazione delle rappresentanze sindacali aziendali, la modifica della legge n. 190 del 1985 si rende ancor piú necessaria proprio per il mancato e non verificabile bilanciamento tra ordine precettivo della norma e ordine contrattuale delle rappresentanze.
Questo disagio é stato colto anche dalla Corte costituzionale, che ha chiesto di modificare, nel piú breve tempo possibile, l'articolo 19 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), tramite nuove regolamentazioni delle operazioni di verifica della reale rappresentanza delle associazioni; per cui é auspicabile che la rappresentanza venga ancor piú sostenuta e riconosciuta per quelle figure orizzontali del lavoro dipendente, tra cui i quadri, che non sono visualizzate giuridicamente come specifiche categorie generali nell'ambito della classificazione del lavoro.
Vi é inoltre la necessità di chiarire l'estensione della normativa nei settori del pubblico impiego, attraverso una maggiore responsabilizzazione e un concreto riconoscimento di professionalità.
É necessario inoltre ricordare anche il recente responso referendario che ha dichiarato con indubbia forza la richiesta di una maggiore partecipazione alla vita della rappresentanza sindacale in azienda senza passare per strutture burocratiche e scarsamente democratiche.
La proposta avanzata vuole infine dare riconoscimento all'esistenza di associazioni professionali e organizzazioni sindacali specifiche per la categoria dei quadri il cui fondamento legislativo risale al 1985 e, conseguentemente, riconoscerne l'effettiva titolarità alla rappresentanza affinchè nell'ambito anche della contrattazione possano autonomamente agire per la tutela degli interessi legittimi ancorchè specifici della categoria.
A tal fine altro elemento da valutare é l'avvenuta aggregazione delle maggiori associazioni rappresentative dell'area quadri in un comitato unitario che risulta oggi costituito da: Ariqui, Confederquadri, Coordi namento nazionale federazioni quadri, Federquadri ed Italquadri, organizzazioni queste alle quali sono iscritti la stragrande maggioranza dei quadri italiani dei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, sí da far cadere quelle paure di una eccessiva frammentazione della rappresentanza di questa categoria che di certo trova per professionalità e competenze sempre piú una vicinanza strutturale con il mondo dei dirigenti.
Inoltre, avendo per il tramite di due sue organizzazioni sottoscritto l'accordo sul costo del lavoro del giugno 1993, il comitato citato precedentemente é oggi parte titolata, attiva e propositiva negli incontri previsti tra governo e parti sociali proprio intorno a quel tavolo delle alte professionalità attivato dalla Presidenza del Consiglio.
Probabilmente manifestazioni oggi difficilmente gestibili come quelle dei piloti o dei controllori di volo sarebbero meglio comprese se le stesse emergessero mediate e riparametrate all'interno di una categoria omogenea come quella dei quadri.
La presente proposta di modifica si muove quindi nella linea della sostituzione delle parti equivoche e della correzione migliorativa delle parti difettive della legge n. 190 del 1985, avendo preso atto anche delle altre proposte di modifica di detta legge o comunque contenenti nuove norme sulla categoria dei quadri già presentate in questa legislatura, e ritenendo ció nonostante necessario il dover focalizzare e rafforzare i seguenti punti:

1) specifica definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria, la cui costituzione sia tale da non permettere manovre di aggiustamento di parte o attuazioni farraginose della norma, mascherate da un uso scorretto ed univoco dell'istituto contrattuale, e assegnazione di profili di valenza generale da specificare in sede contrattuale;
2) conferimento di agibilità sociale e rappresentativa alla categoria, come già avviene per la fascia superiore dei dirigenti, a livello di contratto collettivo e aziendale, nonché individuazione di canali diretti di rappresentanza per le organizzazioni sindacali dei quadri, anche se caratterizzate dalla monocategorialità;
3) chiara esplicitazione della previsione di disposizioni penali per le imprese inadempienti e dei margini di convocazione dei collegi arbitrali e di pronuncia del lodo conseguente;
4) istituzione di un Osservatorio nazionale dei quadri presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) formulazione dei diritti degli appartenenti alla categoria in sede di stipulazione di contratti;
6) costituzione di uno status normativo e giuridico della categoria simile a quello dei dirigenti e in armonia con quanto si é già realizzato negli ordinamenti degli altri Paesi europei.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Nel titolo della legge 13 maggio 1985, n. 190, é soppressa la parola: "intermedi".

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri é costituita dai prestatori di lavoro subordinato, comunque classificati dall'azienda, che svolgono o abbiano svolto, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione, lo sviluppo ed il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.
2 . In particolare, i soggetti di cui al comma 1 devono aver esplicato o esplicare mansioni:

a) di responsabilità, in rappresentanza del datore di lavoro;
b) di sovraintendenza o di coordinamento dell'attività di altri lavoratori;
c) di tipo tecnico o amministrativo, di rilevanti caratteristiche professionali".

2. Dopo l'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é inserito il seguente:

"Art. 2- bis. - 1 . I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, regionale, provinciale o aziendale, con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria stessa.
2 . Le organizzazioni intersettoriali della categoria dei quadri, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono costituire autonome rappresentanze sindacali unitarie.
3 . I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali dei quadri partecipano di di ritto agli organismi, comitati e commissioni amministratrici di enti nazionali, comunitari ed internazionali, qualora sia prevista la rappresentanza di altri componenti di associazioni sindacali di categoria".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1 . Nei confronti dell'impresa che non abbia dato attuazione alle norme di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fatta salva ogni altra tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori.
2 . Le organizzazioni aziendali dei quadri maggiormente rappresentative all'interno di ciascuna impresa possono ricorrere all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, che provvede alla costituzione di un collegio arbitrale, cui é demandato il compito di accertare, nei confronti di ciascun prestatore di lavoro, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri.
3 . Il collegio arbitrale di cui al comma 2 é composto da un rappresentante per ciascuna delle parti, nonchè da un membro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente. I membri del collegio sono convocati entro venti giorni dalla presentazione del ricorso e il lodo arbitrale é pronunciato entro i successivi trenta giorni. La decisione del collegio arbitrale é vincolante per le parti.
4 . Nei confronti delle imprese che non diano attuazione alle norme della presente legge é sospesa la concessione delle agevolazioni delle incentivazioni e dei benefici fiscali sugli oneri previdenziali previsti dalle leggi vigenti in materia, nonchè la partecipazione agli appalti pubblici".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é inserito il seguente:

"Art. 3- bis. - 1 . Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituito l'Osservatorio nazionale sui quadri, cui é demandato il compito di raccogliere dati e informazioni concernenti lo stato di attuazione della presente legge, inviando semestralmente una relazione al Parlamento, per l'emissione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.
2 . Dell'Osservatorio nazionale sui quadri fanno parte:

a) su designazione del rispettivo Ministro ed in ragione di uno per ciascun Ministero i competenti direttori generali dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento delle politiche comunitarie e della funzione pubblica;
b) cinque rappresentanti della categoria dei quadri, con mandato di durata triennale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle associazioni rappresentative della categoria.

3 . L'Osservatorio nazionale sui quadri, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni e degli enti pubblici, previa emanazione delle necessarie direttive da parte dei ministri competenti. A tale scopo l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri enti pubblici, che operano la rilevazione e l'elaborazione di dati statistici, provvedono ad aggiornare la propria modulistica, includendo nuovi e specifici codici riferiti alla categoria dei quadri e comunicando i relativi dati all'Osservatorio nazionale ed ai comitati di osservazione regionali sui quadri di cui al comma 5.
4 . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale sui quadri, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione della legge e sulle altre eventuali risultanze connesse.
5 . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i criteri per l'istituzione di comitati di osservazione regionale sui quadri presso le Direzio ni regionali del lavoro e della massima occupazione".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1 . I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono istituire, a proprie spese e con il contributo dell'impresa, fondi di previdenza integrativa a gestione speciale, nonchè casse di mutua assistenza sanitaria, in analogia a quanto previsto per la categoria dei dirigenti.
2 . Il contributo a carico dell'impresa é stabilito in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro e puó essere maggiorato in sede di contrattazione integrativa aziendale.
3 . Le somme versate ai fondi ed alle casse di cui al comma 1 sono esenti da imposte".

2. Dopo l'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é inserito il seguente:

"Art. 4- bis. - 1 . É diritto dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, anche se non sancito in sede di contrattazione collettiva nazionale e precisato tecnicamente nei contratti integrativi aziendali:

a) la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale da essi svolta;
b) la piena disponibilità, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, di tutte le informazioni necessarie connesse direttamente all'espletamento delle mansioni svolte, nonchè alla politica aziendale generale;
c) un costante aggiornamento e un'adeguata formazione professionale, articolati secondo percorsi di attività formativa specifica, mirati anche ad una formazione generale di tipo manageriale".

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1 . Il datore di lavoro é obbligato a tenere indenne il quadro, nello svolgimento dell'attività lavorativa, dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, anche conseguente a colpa e a sostenere le eventuali spese giudiziali, comprensive della parcella del difensore di fiducia del lavoratore. Per tali scopi il datore di lavoro deve stipulare un apposito contratto di assicurazione, anche in forma collettiva".

2. Dopo l'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5- bis. - 1 . I quadri possono liberamente iscriversi agli albi professionali, se provvisti dei relativi requisiti per l'iscrizione. Nel caso in cui l'impresa richieda al quadro, anche se in forma episodica, prestazioni professionali abilitate da tale requisito deve assumersi anche l'onere della quota annua di iscrizione.

Art. 5- ter. - 1. In sede di contratto collettivo nazionale di lavoro e di contrattazione integrativa aziendale devono essere riconosciuti ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, mediante valutazioni specifiche e apposite modalità tecniche, i benefici economici derivanti all'impresa a seguito di invenzioni da essi realizzate, nonchè di innovazioni dai medesimi introdotte, segnatamente nel campo dei metodi, dei processi e dell'organizzazione del lavoro aziendale, purchè non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro contrattualmente stabilita.
2 . Nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri l'articolo 2125 del codice civile si applica per un periodo non superiore a tre anni".

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é abrogato.

Art. 7.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3, le imprese che non abbiano provveduto alla definizione della categoria dei quadri sono obbligate a riconoscere tale qualifica a tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inclusi nei due livelli piú alti della categoria degli impiegati, come definiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente a tale data.
2. Decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza di un contratto separato per la categoria dei quadri, a livello nazionale e aziendale, si applicano ai lavoratori comunque appartenenti a tale categoria condizioni normative ed economiche pari a quelle previste nel contratto di lavoro dei dirigenti del settore.

Art. 8.

1. Il Governo é delegato ad emanare, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi recanti norme di adeguamento, sulla base dei princípi della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla presente legge, della normativa sul pubblico impiego, attraverso i procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e loro successive modificazioni.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.