DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice MAZZUCA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190,
ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati dieci anni dal riconoscimento
giuridico della categoria dei quadri intermedi avvenuto con la legge 13
maggio 1985, n. 190.
Essa ha avuto l'innegabile merito di aver reso visibile questa figura di
lavoratore subordinato che era compressa in un profilo professionale
impiegatizio e ne ha accentuato la posizione di rilievo da questa assunta
sia nei processi di modernizzazione delle strutture di imprese, sia
nell'ottimizzazione delle dinamiche accrescitivo-produttive, sia, infine,
nel raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendali.
Anche grazie a questa legge, é stato inoltre possibile ai quadri
svolgere, con il riconoscimento di una professionalità dalle
qualità nuove e per il loro consolidato know how del
sistema Italia, un ruolo di guida nella formazione del personale
specializzato.
Questo insieme di competenze, individuate nel termine ampio di
"professionalità", ha ritagliato alla categoria uno spazio
imprescindibile e strategico all'interno del mondo del lavoro che
peró deve ancora e immancabilmente venir tutelato anche dal
legislatore.
Il riconoscimento giuridico di questa nuova categoria di lavoratori ha
comportato come prima conseguenza che lo spazio e le agibilità siano
andati nel tempo sempre piú approfondendosi e non già per una
strumentale rivendicazione di parte o per faziosità cooperativa, ma
per la necessità di proporzionare i tempi di adeguamento tecnologico
con i ritmi di sviluppo del mercato.
Non si é fatto attendere cosí il degno riconoscimento
avvenuto su scala europea, attestato anche ultimamente dalla delibera del 25
giugno 1993 della Commissione affari sociali del Parlamento europeo, la
quale ha rimarcato l'elevato livello di qualificazione raggiunto dai quadri
e la loro influenza nelle gestioni di impresa.
Per altro in Italia si é posto il problema dell'effettività
di tale riconoscimento, che invece é stato in gran parte disatteso,
soprattutto perchè affidato ad una legge dall'impianto incompleto e
difettivo, che da una parte ha dato adito ad applicazioni, ove esse siano
state tentate, distorte e riduttive, e dall'altra ha ignorato il risvolto
penale delle mancate applicazioni, per nulla sanzionando risposte certe e
puntuali contro le inadempienze omissive ed evasive della parte datoriale.
I rinnovi contrattuali posteriori alla legge n. 190 del 1985 portarono
cosí nel settore chimico al riconoscimento di meno di un terzo dei
quadri realmente impiegati e nel settore metalmeccanico del solo 10 per
cento degli aventi diritto.
Ció é potuto avvenire attraverso un intreccio di operazioni
e accordi tra parti che si sono avvalse di una interpretazione utilitaria e
di comodo della legge n. 190 del 1985 e soprattutto del comma 2
dell'articolo 2, nonchè del disposto dei successivi articoli 3 e 4.
Esse infatti pur non opponendosi frontalmente hanno sfiancato e raschiato
surrettiziamente il nuovo ordine normativo scrollando l'onere della sua
piena realizzazione al modulo standardizzato e macchinoso della
contrattazione collettiva e aziendale.
Ció ha evidenziato come sarebbe stato necessario nell'articolato
legislativo inserire, apertis et claris verbis, una esposizione
dei termini d'attuazione e questo per l'inesistenza di istituti contrattuali
diversificati che, se correlati alla situazione interna e alla mappa degli
obiettivi di ogni singola impresa, non sarebbero certo stati né
conflittuali né contrapposti a quelli già in essere.
Ció detto dobbiamo constatare come per i quadri le previsioni
normative siano state a tutt'oggi totalmente disattese e non abbiano avuto
alcun riscontro cosí che lo status quo ante
é rimasto sostanzialmente invariato.
La distinzione annunciata dall'articolo 2095 del codice civile é
stata infine economicamente corrisposta in modo fittizio sulla base di
aggiuntivi retributivi dal differenziale inconsistente rispetto al parametro
impiegatizio.
Ció ha provocato nella categoria, già vilipesa e
misconosciuta, dissapori e malcontenti, con forti ripercussioni nella tenuta
lavorativa ad alto livello, anche in relazione all'accresciuto ritardo nei
confronti degli omologhi settori europei e al mancato azzeramento da parte
del Governo italiano delle distanze ancora troppo residuanti delle scadenze
comunitarie, nè nell'ultimo periodo ha trovato conforto in
opportunità di mobilità o di prepensionamento.
Per altro non é stata solo la controversia in merito alla
precettività della legge nella sua formulazione ad aver reso
inevitabile questa catena di carenze e di inattuazioni, ma anche l'ambigua e
inefficace configurazione che la nostra Costituzione dà ai movimenti
dei lavoratori.
Questa configurazione, infatti, favorisce i sindacati "maggiormente
rappresentativi", in nome del principio di efficacia erga omnes,
e li privilegia in tema di legale assunzione di rappresentanza, comportando
di fatto per questi, e solo per questi, prerogative esclusive sia nella
stipula che nella successiva applicazione e gestione dei contratti
collettivi.
All'interno di questa composizione a carattere maggioritario, fondata
sulla presunzione di rappresentatività, vengono poi recluse le
rappresentanze delle singole unità e categorie, che piú di
altre conoscono, rappresentano e tutelano gli interessi degli associati
declinando la loro autonomia negoziale e alienandone i diritti,
puntellandone il coinvolgimento propositivo e decisionale.
In attesa, quindi, di ulteriori integrazioni legislative coerenti con le
garanzie costituzionali piú generali e afferenti non solo la
libertà dei lavoratori, ma anche il concetto di beneficio sociale
della rappresentanza piú effettiva, garanzie queste espropriate dalle
passate intese fra le imprese ed il sindacato tradizionale, in cui vistosa
é stata la emarginazione delle rappresentanze sindacali aziendali, la
modifica della legge n. 190 del 1985 si rende ancor piú necessaria
proprio per il mancato e non verificabile bilanciamento tra ordine
precettivo della norma e ordine contrattuale delle rappresentanze.
Questo disagio é stato colto anche dalla Corte costituzionale, che
ha chiesto di modificare, nel piú breve tempo possibile, l'articolo
19 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), tramite
nuove regolamentazioni delle operazioni di verifica della reale
rappresentanza delle associazioni; per cui é auspicabile che la
rappresentanza venga ancor piú sostenuta e riconosciuta per quelle
figure orizzontali del lavoro dipendente, tra cui i quadri, che non sono
visualizzate giuridicamente come specifiche categorie generali nell'ambito
della classificazione del lavoro.
Vi é inoltre la necessità di chiarire l'estensione della
normativa nei settori del pubblico impiego, attraverso una maggiore
responsabilizzazione e un concreto riconoscimento di professionalità.
É necessario inoltre ricordare anche il recente responso
referendario che ha dichiarato con indubbia forza la richiesta di una
maggiore partecipazione alla vita della rappresentanza sindacale in azienda
senza passare per strutture burocratiche e scarsamente democratiche.
La proposta avanzata vuole infine dare riconoscimento all'esistenza di
associazioni professionali e organizzazioni sindacali specifiche per la
categoria dei quadri il cui fondamento legislativo risale al 1985 e,
conseguentemente, riconoscerne l'effettiva titolarità alla
rappresentanza affinchè nell'ambito anche della contrattazione
possano autonomamente agire per la tutela degli interessi legittimi
ancorchè specifici della categoria.
A tal fine altro elemento da valutare é l'avvenuta aggregazione
delle maggiori associazioni rappresentative dell'area quadri in un comitato
unitario che risulta oggi costituito da: Ariqui, Confederquadri, Coordi
namento nazionale federazioni quadri, Federquadri ed Italquadri,
organizzazioni queste alle quali sono iscritti la stragrande maggioranza dei
quadri italiani dei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e
dell'agricoltura, sí da far cadere quelle paure di una eccessiva
frammentazione della rappresentanza di questa categoria che di certo trova
per professionalità e competenze sempre piú una vicinanza
strutturale con il mondo dei dirigenti.
Inoltre, avendo per il tramite di due sue organizzazioni sottoscritto
l'accordo sul costo del lavoro del giugno 1993, il comitato citato
precedentemente é oggi parte titolata, attiva e propositiva negli
incontri previsti tra governo e parti sociali proprio intorno a quel tavolo
delle alte professionalità attivato dalla Presidenza del Consiglio.
Probabilmente manifestazioni oggi difficilmente gestibili come quelle dei
piloti o dei controllori di volo sarebbero meglio comprese se le stesse
emergessero mediate e riparametrate all'interno di una categoria omogenea
come quella dei quadri.
La presente proposta di modifica si muove quindi nella linea della
sostituzione delle parti equivoche e della correzione migliorativa delle
parti difettive della legge n. 190 del 1985, avendo preso atto anche delle
altre proposte di modifica di detta legge o comunque contenenti nuove norme
sulla categoria dei quadri già presentate in questa legislatura, e
ritenendo ció nonostante necessario il dover focalizzare e rafforzare
i seguenti punti:
1) specifica definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria,
la cui costituzione sia tale da non permettere manovre di aggiustamento di
parte o attuazioni farraginose della norma, mascherate da un uso scorretto
ed univoco dell'istituto contrattuale, e assegnazione di profili di valenza
generale da specificare in sede contrattuale;
2) conferimento di agibilità sociale e rappresentativa alla
categoria, come già avviene per la fascia superiore dei dirigenti, a
livello di contratto collettivo e aziendale, nonché individuazione di
canali diretti di rappresentanza per le organizzazioni sindacali dei quadri,
anche se caratterizzate dalla monocategorialità;
3) chiara esplicitazione della previsione di disposizioni penali per
le imprese inadempienti e dei margini di convocazione dei collegi arbitrali
e di pronuncia del lodo conseguente;
4) istituzione di un Osservatorio nazionale dei quadri presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) formulazione dei diritti degli appartenenti alla categoria in sede
di stipulazione di contratti;
6) costituzione di uno status normativo e giuridico della
categoria simile a quello dei dirigenti e in armonia con quanto si é
già realizzato negli ordinamenti degli altri Paesi europei.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Nel titolo della legge 13 maggio 1985, n. 190, é soppressa la
parola: "intermedi".
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Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - 1.
La categoria dei quadri é costituita dai prestatori di lavoro
subordinato, comunque classificati dall'azienda, che svolgono o abbiano
svolto, con carattere continuativo ed elevata professionalità,
funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione, lo
sviluppo ed il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.
a) di responsabilità, in rappresentanza del datore di lavoro;b) di sovraintendenza o di coordinamento dell'attività di altri lavoratori; c) di tipo tecnico o amministrativo, di rilevanti caratteristiche professionali".
2. Dopo l'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é
inserito il seguente:
"Art. 2- bis. - 1 . I requisiti di appartenenza alla categoria
dei quadri sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale,
regionale, provinciale o aziendale, con le organizzazioni sindacali
rappresentative della categoria stessa.
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Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - 1 . Nei confronti dell'impresa che non abbia dato
attuazione alle norme di cui alla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fatta salva
ogni altra tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori.
2. Dopo l'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é
inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - 1 . Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale é istituito l'Osservatorio nazionale sui quadri,
cui é demandato il compito di raccogliere dati e informazioni
concernenti lo stato di attuazione della presente legge, inviando
semestralmente una relazione al Parlamento, per l'emissione del parere da
parte delle competenti Commissioni permanenti.
a) su designazione del rispettivo Ministro ed in ragione di uno per ciascun Ministero i competenti direttori generali dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento delle politiche comunitarie e della funzione pubblica;b) cinque rappresentanti della categoria dei quadri, con mandato di durata triennale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle associazioni rappresentative della categoria. 3 . L'Osservatorio nazionale sui quadri, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni e degli enti pubblici, previa emanazione delle necessarie direttive da parte dei ministri competenti. A tale scopo l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri enti pubblici, che operano la rilevazione e l'elaborazione di dati statistici, provvedono ad aggiornare la propria modulistica, includendo nuovi e specifici codici riferiti alla categoria dei quadri e comunicando i relativi dati all'Osservatorio nazionale ed ai comitati di osservazione regionali sui quadri di cui al comma 5.4 . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale sui quadri, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione della legge e sulle altre eventuali risultanze connesse. 5 . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i criteri per l'istituzione di comitati di osservazione regionale sui quadri presso le Direzio ni regionali del lavoro e della massima occupazione".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n.
190, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno efficacia
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1 . I lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri possono istituire, a proprie spese e con il contributo dell'impresa,
fondi di previdenza integrativa a gestione speciale, nonchè casse di
mutua assistenza sanitaria, in analogia a quanto previsto per la categoria
dei dirigenti.
2. Dopo l'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é
inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1 . É diritto dei lavoratori appartenenti
alla categoria dei quadri, anche se non sancito in sede di contrattazione
collettiva nazionale e precisato tecnicamente nei contratti integrativi
aziendali:
a) la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale da essi svolta;b) la piena disponibilità, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, di tutte le informazioni necessarie connesse direttamente all'espletamento delle mansioni svolte, nonchè alla politica aziendale generale; c) un costante aggiornamento e un'adeguata formazione professionale, articolati secondo percorsi di attività formativa specifica, mirati anche ad una formazione generale di tipo manageriale". |
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito
dal seguente:
"Art. 5. - 1 . Il datore di lavoro é obbligato a tenere
indenne il quadro, nello svolgimento dell'attività lavorativa, dalla
responsabilità civile nei confronti di terzi, anche conseguente a
colpa e a sostenere le eventuali spese giudiziali, comprensive della
parcella del difensore di fiducia del lavoratore. Per tali scopi il datore
di lavoro deve stipulare un apposito contratto di assicurazione, anche in
forma collettiva".
2. Dopo l'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 5- bis. - 1 . I quadri possono liberamente iscriversi agli
albi professionali, se provvisti dei relativi requisiti per l'iscrizione.
Nel caso in cui l'impresa richieda al quadro, anche se in forma episodica,
prestazioni professionali abilitate da tale requisito deve assumersi anche
l'onere della quota annua di iscrizione.
Art. 5- ter. - 1.
In sede di contratto collettivo nazionale di lavoro e di contrattazione
integrativa aziendale devono essere riconosciuti ai lavoratori appartenenti
alla categoria dei quadri, mediante valutazioni specifiche e apposite
modalità tecniche, i benefici economici derivanti all'impresa a
seguito di invenzioni da essi realizzate, nonchè di innovazioni dai
medesimi introdotte, segnatamente nel campo dei metodi, dei processi e
dell'organizzazione del lavoro aziendale, purchè non costituiscano
oggetto della prestazione di lavoro contrattualmente stabilita.
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Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é abrogato.
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Art. 7.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, decorso il termine
di cui al comma 3 dell'articolo 3, le imprese che non abbiano provveduto
alla definizione della categoria dei quadri sono obbligate a riconoscere
tale qualifica a tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano inclusi nei due livelli piú alti della
categoria degli impiegati, come definiti nel contratto collettivo nazionale
di lavoro vigente a tale data.
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Art. 8.
1. Il Governo é delegato ad emanare, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della funzione pubblica, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú
decreti legislativi recanti norme di adeguamento, sulla base dei
princípi della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla
presente legge, della normativa sul pubblico impiego, attraverso i
procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e loro successive
modificazioni.
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Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |