Atto n. 3-03287 (in Commissione)

Pubblicato il 10 novembre 2016, nella seduta n. 720
Svolto nella seduta n. 274 della 13ª Commissione (06/12/2016)

SANTINI , DALLA ZUANNA , PUPPATO , FILIPPIN - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

in data 22 luglio 2016 la società Cementeria di Monselice SpA ha depositato presso il Settore ambiente della Provincia di Padova specifica comunicazione di modifica concernente l'alimentazione dell'esistente impianto di produzione del cemento sito nel territorio del comune di Monselice e del parco regionale dei Colli Euganei;

l'impianto, ubicato in via Solana 8 a Monselice, risulta autorizzato con provvedimento AIA n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013 con validità fino al 2021;

attualmente l'impianto che produce clinker (cemento) è alimentato a pet coke e carbon fossile;

la modifica prevede la sostituzione del pet coke e carbon fossile con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS), conforme al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22;

con nota protocollo n. 112637 del 30 agosto 2016 la Provincia di Padova ha chiesto alla società proponente, al fine di valutare la modifica delle attuali prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di fornire adeguate informazioni in merito ai limiti emissivi in atmosfera, chiedendo inoltre di individuare un adeguato periodo di osservazione durante il quale dovranno essere eseguite e comparate analisi di emissioni nelle diverse condizioni di utilizzo di CSS, per paragonare i dati alle analisi delle emissioni con alimentazione a pet coke;

il Comune di Monselice ha attivato un procedimento di autotutela, in attuazione del principio di precauzione, incaricando una società di consulenza di redigere apposita relazione tecnica contenente osservazioni sulla documentazione depositata dalla società proponente;

tale relazione, depositata nel settembre 2016, conclude che: 1) le modifiche richieste dalla società sono non sostanziali, trattandosi di parziale sostituzione dell'alimentazione senza impatti sulla potenzialità produttiva del sito ed una riduzione del 50 per cento dell'energia termica utilizzata dai processi industriali; 2) richiamando (a giudizio degli interroganti in maniera impropria) la normativa delle Regioni Abruzzo e Lombardia, non è necessario aggiornare l'AIA provinciale, alla luce della caratteristica non sostanziale della modifica proposta; 3) lo scenario emissivo attuale del cloro (e quindi diossine altamente inquinanti) risulta in quantità maggiori rispetto allo scenario di progetto (affermazione dedotta sulla base di uno studio del 2003 denominata "Il coke di petrolio come fonte di energia valutazione critica", a cura di Giacomo Pinelli Stazione sperimentale per i combustibili), identificando quindi nell'intervento proposto una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale; 4) sono necessarie alcune misure di valutazione dell'impatto sanitario e di biomonitoraggio della qualità dell'aria ante e post operam;

per la realizzazione della relazione, i tecnici incaricati hanno utilizzato esclusivamente dati scientifici messi a disposizione dalla società proponente, adottando a giudizio degli interroganti un approccio parziale e non scientificamente neutrale;

sussistono diverse autorevoli fonti scientifiche tra cui lo studio dei professori Genon e Brizio del Politecnico di Torino ("Waste management" 2008) che presentano dati esattamente contrari rispetto alle concentrazioni in percentuale di cloro utilizzati nella relazione, evidenziando come le emissioni di cloro generatrici di diossine siano superiori nel caso di utilizzo del CSS rispetto al pet coke;

analoghe conclusioni sono presenti nello studio denominato "Implicazioni ambientali dell'utilizzo di combustibili alternativi derivanti da rifiuti nella produzione del cemento" proposto dal Politecnico di Milano e dalla Laboratorio energia e ambiente di Piacenza;

tali conclusioni scientifiche, già poste all'attenzione della comunità accademica nazionale ed internazionale ed opportunamente validate mediante procedure di peer reviewing, smentiscono in toto le ipotesi su cui è stata costruita la relazione che afferma che lo stato di progetto comporterà minori impatti dal punto di vista dell'inquinamento rispetto allo stato di fatto;

tutti questi diversi atti (richiesta dell'azienda, relazione del CTPA del 21 settembre 2016, relazione della società incaricata dal Comune di Monselice del settembre 2016) assumono in modo del tutto acritico il fatto che il cambiamento di combustibile negli impianti della cementeria determini "modifiche non sostanziali", cosa che, come si vede dalla variabilità dei dati scientifici, non è reale;

contestualmente, nel territorio di Monselice e nel parco regionale dei Colli Euganei, che racchiude numerosi comuni della provincia di Padova, la proposta della società ha avuto vasta eco e ha provocato una mobilitazione a difesa della salute dei cittadini, preoccupati per l'impatto della nuova alimentazione nel breve, medio e lungo periodo, con istanze molto chiare di sospensione dell'autorizzazione, supportate da una estesissima raccolta di firme (oltre 5.000) già depositate presso il Comune di Monselice per chiedere una sostanziale revisione dell'iter procedurale, chiedendo l'attivazione di nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale e di AIA provinciale sulla base dei dati scientifici raccolti e sopra esposti;

le prescrizioni contenute del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 62), impongono (articolo 1) che l'utilizzo del CSS sia consentito "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente",

ricordando che il parco dei Colli Euganei, ove sorge attualmente il cementificio, è sito di particolare interesse tutelato in base alla normativa regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere per l'effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini di Monselice e del parco alla luce dei dati scientifici esposti, che in più punti smentiscono le conclusioni depositate presso il Comune di Monselice;

quali azioni intenda intraprendere, eventualmente di concerto con la Regione Veneto e gli enti locali interessati, per la tutela del parco dei Colli Euganei, visto che la qualità ambientale e l'intero ecosistema rischiano di essere soggetti a livelli di inquinamento maggiori rispetto allo stato attuale;

se ritenga che per progetti di questo genere (sostituzione totale e parziale di combustibile), in analogia con la prassi in sede statale di VIA, sarebbe stato necessario un procedimento di assogettabilità alla VIA ex art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo unico ambientale, in luogo di un mero parere tecnico, anche al fine di garantire la partecipazione dei cittadini interessati e conseguentemente permettere la dovuta diffusione delle informazioni e la pubblicità del procedimento;

come intenda trasferire tali indicazioni alla commissione tecnica provinciale ambientale e al Comune di Monselice per le necessarie azioni di revisione di quanto finora espresso nei loro atti.