Atto n. 3-03185 (in Commissione)

Pubblicato il 4 ottobre 2016, nella seduta n. 691
Trasformato

DONNO , PAGLINI , SANTANGELO , PUGLIA , BLUNDO , GIARRUSSO , CAPPELLETTI , MORONESE - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

in data 26 settembre 2016, si teneva presso il Ministero dello sviluppo economico l'ennesimo tavolo sulla vertenza relativa ai lavoratori del polo manifatturiero salentino della ex British American tobacco;

secondo quanto diffuso da "agenpress" il 30 settembre, a seguito dell'incontro, il vice ministro Teresa Bellanova, nel commentare lo stato dell'arte della vertenza, evidenziava che, sebbene attiva «dal gennaio 2013 la procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa», nessuna richiesta in tal senso era pervenuta al Ministero da parte della Regione Puglia. Dall'altro canto, riguardo al riconoscimento delle aree di crisi industriali non complesse, secondo quanto chiarito dal vice ministro, «la nuova formulazione del Decreto in pubblicazione sulla GU (...) non modifica assolutamente il quadro finanziario delle risorse in perenzione per cui non sussiste alcun problema relativo all'impegno delle stesse da reimpiegare a favore delle aree di crisi industriali»;

sempre sul punto, in base a quanto pubblicato da "regioni" in data 28 settembre, l'assessore regionale per lo sviluppo economico Loredana Capone affermava che: «quanto al riconoscimento del territorio di Lecce tra le aree di crisi complessa e non complessa (...) non c'è un ritardo della Regione perché il decreto del ministro dello Sviluppo economico che avvia la procedura non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi la giunta regionale pugliese, a tutt'oggi, non può seguire l'iter previsto dalle norme: cioè approvare la propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni per le aree di crisi industriale non complessa»;

il sito istituzionale del Ministero indica quali fonti normative per le aree di crisi industriale complessa: «l'articolo 27 del decreto legge 83/2012, recante il "riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa" e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, che disciplina le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e che prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma»;

viene altresì specificato che «i PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi». Inoltre, «lo strumento agevolativo cui si ricorre è costituito dalla Legge 181/1989 che se applicato nelle aree di crisi industriale complessa per dare attuazione ai PRRI prevede una riserva specifica di risorse per l'area»;

in riforma degli indirizzi attuativi del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, è inoltre intervenuto il decreto ministeriale 9 giugno 2015 nonché la circolare attuativa 6 agosto 2015 n. 59282;

la circolare «fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni nonché indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni»;

quanto alla procedura d'accesso, il decreto ministeriale 9 giugno 2015, all'articolo 9, stabilisce che: "Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Il Ministero, con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato alla medesima circolare è riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito invitalia.it e del sito del Ministero (mise.gov.it) le modalità di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può definire ulteriori modalità di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformità ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6";

quanto alle aree di crisi industriale non complesse e le relative fonti normative, viene fatto riferimento al decreto ministeriale 9 giugno 2015 che prevede all'art. 2, comma 3, che sia adottato apposito decreto ministeriale per individuare i territori delle aree ammessi alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale;

fonti del Ministero rendono noto che l'elenco delle aree di crisi, attualmente, enuclea le seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Sicilia, Umbria;

considerato che:

secondo quanto chiarito da Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), per aree di crisi industriale complessa «si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale. Questo accade quando le aree sono colpite: da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; da una grave crisi di uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul territorio». Inoltre, «la crisi ha una rilevanza nazionale quando ha un impatto significativo sulla politica industriale nazionale. Questo accade nei casi di: settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione; settori industriali che necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell'ambiente. Il riconoscimento dello stato di crisi complessa spetta al Ministero dello sviluppo economico»;

di converso, per aree di crisi industriale non complessa «si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei territori, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa. Il riconoscimento dello stato di crisi non complessa spetta al Ministero dello sviluppo economico»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, adoperarsi affinché siano adottate confacenti misure a livello nazionale, regionale e locale, volte all'attivazione, qualora non occorsa nelle more, delle procedure di riconoscimento di area di crisi industriale a favore del territorio in cui ricade il polo manifatturiero salentino della ex British American tobacco, in collegamento con le strutture coinvolte;

se non ritenga opportuno porre in essere le confacenti indagini circa i motivi dell'eventuale inerzia delle istituzioni, degli enti e dei soggetti coinvolti a tutti i livelli territoriali, anche in ordine al tempestivo espletamento e trasmissione di ogni azione di competenza.