Atto n. 4-06392

Pubblicato il 27 settembre 2016, nella seduta n. 686

PAGLIARI , CUCCA , DALLA ZUANNA , ESPOSITO Stefano , MARGIOTTA , MOSCARDELLI , PEZZOPANE , SCALIA , SOLLO , PUPPATO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che nella risposta data all'interrogazione con risposta immediata 3-02496 il 21 settembre 2016 alla Camera dei deputati, lo stesso Ministro in indirizzo ha affermato che: 1) la legge di stabilità per il 2015 ha abrogato la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento per la figura del collaboratore vicario (o primo collaboratore) che riguarderebbe tutte le tipologie di docenti; 2) la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, comma 83, assegna al dirigente scolastico la possibilità di individuare i propri collaboratori entro il limite del 10 per cento dell'organico dell'autonomia, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica; 3) il comma 7 ha previsto l'assegnazione del contingente di potenziamento dell'offerta formativa destinato alle attività finalizzate a migliorare l'organizzazione delle scuole, in una modalità a causa della quale, in relazione alla funzione di collaboratore vicario, "non è possibile che si possa presentare tale opportunità" per gli insegnanti di religione cattolica, identificando in modo puntuale la causa di ciò nella assenza di un piano di potenziamento dell'offerta formativa per tale materia; 4) in caso di applicazione non del tutto corretta di singoli casi, il Ministro ha dichiarato di essere "pronta ove necessario, a intervenire";

considerato che:

già all'avvio del corrente anno scolastico 2016/2017, negli istituti di ogni ordine e grado, proprio grazie alla presenza di risorse di organico assegnate alle istituzioni scolastiche a titolo di potenziamento, docenti di tutte le discipline risultano distaccati dall'insegnamento ai fini dell'assunzione della funzione di primo collaboratore del dirigente, nella prevista quota del 10 per cento dell'organico, che sono stati sostituiti nelle loro classi dai colleghi facenti parte dell'organico dell'autonomia grazie alla suddetta risorsa del potenziamento;

dal combinato disposto di quanto descritto sopra, pur non esistendo una norma positiva tendente all'esclusione di detti docenti, essi tuttavia risultano tuttora discriminati di fatto, limitando nel contempo la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di esercitare la loro legittima potestà fiduciaria nell'assegnare loro la funzione vicaria entro al quota del 10 per cento prevista dalla legge;

i docenti di religione cattolica ai sensi dell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 godono a tutti gli effetti degli stessi diritti e doveri degli altri docenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere allo scopo di mettere fine a tale reale discriminazione, ristabilendo la possibilità di ovviare alla mancata previsione da parte del Ministero delle conseguenze di quanto descritto;

come intenda ristabilire la possibilità di sostituire i docenti di religione individuati come vicari con supplenti approvati dall'autorità ecclesiastica, autorizzando di conseguenza la copertura dei costi derivanti mediante il capitolo di spesa già esistente relativo alle attività alternative e alle supplenze relative all'insegnamento della religione cattolica.