Pubblicato il 21 luglio 2016, nella seduta n. 665
PADUA , CIRINNA' , D'ADDA , FASIOLO , GIACOBBE , MATTESINI , MOSCARDELLI , ORRU' , PUPPATO , CAMPANELLA , MASTRANGELI - Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie. -
Premesso che:
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 2009, ha riformato l'offerta sanitaria in Sicilia;
in materia di programmazione sanitaria, l'art. 5 ha disciplinato (comma 8) le funzioni delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e di quelle ospedaliere universitarie, disponendo altresì (comma 9) circa la suddivisione del territorio regionale in due grandi "bacini": quello della Sicilia orientale e quello della Sicilia occidentale;
l'art. 8 ha stabilito (comma 1) la nascita, con nuova denominazione, dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa (con ambito territoriale di riferimento della provincia iblea) in luogo dell'azienda ospedaliera OMSA di Ragusa e dell'azienda sanitaria locale 7;
in sintesi, la normativa ha sancito, in via generale, numerose novità e, come riporta una nota dell'Assessorato per la salute del 25 marzo 2009, i punti salienti sono stati così individuati dalla medesima amministrazione: "diciassette aziende sanitarie complessive al posto delle attuali ventinove, istituzione dei nuovi distretti ospedalieri, criteri rigorosi per la scelta dei manager, deospedalizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, controllo interamente pubblico per il servizio di emergenza urgenza, maggiori controlli sui dirigenti e sul raggiungimento degli obiettivi";
l'art. 19, in materia di nomina e valutazione dei direttori generali, ha previsto che l'operato di questi ultimi, così come quello dei direttori sanitari ed amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale, sia monitorato e valutato in itinere e a conclusione del mandato, sulla base di "indicatori multidimensionali di performance";
il potere sostitutivo di intervento dell'Assessorato regionale è disciplinato dall'art. 20, in carattere non meramente formale, e si è stabilito che possa giungere a prevedere, in ipotesi statuite dalla medesima legge, la disposizione della decadenza del direttore generale (automatica, ex comma 4, tanto che essa è "dichiarata dal Presidente della Regione"; con atto del medesimo presidente, previ pareri consultivi sanciti nella normativa, ed ex comma 6, ipotesi nella quale tale attività è "disposta");
l'art. 21, rubricato "Divieto di esternalizzazione di funzioni", ha poi disposto, in ogni caso, un divieto generale per aziende del servizio sanitario regionale ed enti pubblici del settore "di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali", ferma restando l'ipotesi di agire in tal senso nei casi previsti dal comma 2 di comprovata necessità derivante da carenza di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale;
considerato che:
come si apprende da fonti di stampa, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ente tra i più piccoli delle regione, nel corso dell'anno 2015, si è avvalsa del contributo di 337 consulenti;
nel medesimo anno, l'azienda sanitaria di Palermo, nonostante si rivolga ad un bacino di utenti ben maggiore di quello dell'ente che opera nel territorio ibleo, ne ha coinvolti solamente 5;
va evidenziato il rilievo formulato nelle conclusioni della parte inerente alla spesa sanitaria regionale all'interno della relazione sul rendiconto generale isolano (esercizio finanziario 2015) delle Sezioni unite per la Regione Siciliana della Corte dei conti, in cui si rileva l'esigenza di condurre un'attenta e puntuale riflessione a valere sul programma operativo 2016-2018 "anche con riferimento ad eventuali ipotesi di assunzioni di personale, tenuto conto che l'intero settore sanitario si muove entro spazi finanziari in forte e progressiva riduzione. La politica di reclutamento del personale - il cui costo flette, nel confronto col 2014, di 34 milioni, in misura superiore rispetto alle previsioni ed in linea col dato nazionale - richiede infatti, come più volte sottolineato da questa Corte (...), un'estrema cautela e va senz'altro calata nell'ottica pattizia fino ad ora seguita dalla Regione, dovendo opportunamente formare oggetto di specifica concertazione in sede di predisposizione del Programma operativo regionale 2016-2018, nel quadro di una necessaria, preventiva e motivata valutazione di sostenibilità finanziaria, nel medio e lungo periodo, della relativa spesa, da quantificare adeguatamente. Tanto anche tenendo in debito conto le diverse situazioni delle Aziende e di quegli enti del settore sanitario che continuano a mostrare problematiche di disequilibrio strutturale ed un'incidenza del costo del personale ampiamente superiore alla media regionale";
sempre all'interno della relazione della magistratura contabile, si rende evidenza, su un totale di 18 enti del Servizio sanitario regionale, di come 5 "chiudano con una perdita rispetto al risultato negoziato, che contemplava per tutti il raggiungimento del pareggio di bilancio"; tra questi l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa è l'azienda che fa registrare una tra le peggiori performance;
la Corte evidenzia come "per le Aziende sanitarie provinciali, chiudono in perdita quelle di Messina, Ragusa e Siracusa, enti per i quali, già lo scorso anno, l'Assessorato vigilante aveva rappresentato che, in ragione del disequilibrio di carattere strutturale tra i costi sostenuti ed il valore della produzione sanitaria sarebbe stata richiesta, a decorrere dal 2015, la predisposizione di specifici Piani di rientro, con l'indicazione e quantificazione delle azioni di risanamento da porre in essere al fine di riassorbire lo stesso";
considerato, inoltre, che sul sito web dell'amministrazione sanitaria ragusana, infine, nonostante l'esistenza della sezione "amministrazione trasparente" articolata nei modi previsti dall'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la sotto-sezione di primo livello "consulenti e collaboratori" non appare aggiornata ai numeri citati in precedenza (337), nonostante l'art. 15, commi 1 e 2, stabilisca particolari doveri nei riguardi delle pubbliche amministrazioni in relazione alla conoscibilità delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni al riguardo;
se ritengano opportuno fornire i numeri e i dati disaggregati relativi alla tipologia delle consulenze e collaborazioni di cui si è avvalsa l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa nel corso dell'anno 2015;
se non ritengano di dover verificare, nell'ambito delle proprie competenze e in accordo con le amministrazioni locali interessate, l'opportunità di tale scelta, in termini di costi e benefici, compiuta dall'amministrazione sanitaria ragusana, ovvero se, sotto i profili economico-finanziario e funzionale, il numero totale di tali consulenze e collaborazione sia ritenuto, in ottica di contenimento delle spese, congruo rispetto alle esigenze effettive di buon funzionamento dell'amministrazione.