Pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 661
MARINO Mauro Maria - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di equo indennizzo e pensioni privilegiate, ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con la rilevante eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso alpino;
le richiamate disposizioni escludono dai benefici previsti gli appartenenti alle polizie locali;
tale diverso trattamento comporterebbe, nel caso di un servizio d'ordine o di un'operazione interforze, che nell'ipotesi in cui gli operatori finissero infortunati, quelli appartenenti al comparto sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia penitenziaria, eccetera) potrebbero, a differenza di quelli della Polizia locale, ottenere la causa di servizio;
gli uomini e le donne appartenenti al comparto delle polizie locali svolgono, di fatto, un ruolo fondamentale di tutela della sicurezza dei cittadini e di presidio del territorio, esponendosi, al pari di altre forze di polizia, al rischio della propria incolumità fisica;
non esiste, ad oggi, a fronte dell'evoluzione nello svolgimento degli oneri e nell'assunzione quotidiana di responsabilità delle unità di polizia locale, un quadro normativo adeguato di riferimento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano eliminare la disparità di trattamento esistente tra i corpi di polizia locale e le altre forze di pubblica sicurezza, estendendo ai primi i benefici previsti dalle disposizioni normative richiamate, a garanzia di un ruolo imprescindibile per la tutela delle nostre comunità.