Atto n. 4-06045

Pubblicato il 5 luglio 2016, nella seduta n. 653

MANASSERO , FEDELI , ANGIONI , D'ADDA , FAVERO , PEZZOPANE , AMATI , ASTORRE , CIRINNA' , CUCCA , DIRINDIN , ESPOSITO Stefano , FERRARA Elena , GOTOR , GRANAIOLA , GUERRA , IDEM , LAI , MIGLIAVACCA , PAGLIARI , PEGORER , PUPPATO , ZANONI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

l'articolo 4, comma 24, lett. a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (2 giorni), alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

l'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a 2 giorni;

la norma ha carattere transitorio, in quanto in vigore per il periodo 2013-2015 e poi prorogata a tutto il 2016;

considerato che:

il Dipartimento della funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20 febbraio 2013 (citato dalla circolare n. 40 del 14 marzo 2013 dell'INPS), ha ritenuto non direttamente applicabile la normativa in questione ai lavoratori pubblici, atteso che, come disposto dall'articolo 1, commi 7 ed 8, della legge n. 92 del 2012, l'applicazione sarebbe stata subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

sulla scorta di tale parere, gli uffici pubblici statali si sono uniformati a tale interpretazione, negando l'esercizio di tale diritto ai padri lavoratori nel pubblico impiego;

detto parere non appare però del tutto conforme al dettato letterale normativo richiamato (art. 1, commi 7 ed 8) in quanto, posta la sussistenza del diritto anche in capo ai pubblici dipendenti, si prevedeva espressamente che l'applicazione della norma fosse disciplinata "anche" mediante iniziative normative (circolare, accordo sindacale, eccetera), per la sola determinazione degli ambiti applicativi, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e non per negare l'esercizio del diritto stesso;

tuttavia, in forza di tale parere del Dipartimento della funzione pubblica, la norma in questione, in quasi 4 anni, non è stata mai applicata ai pubblici dipendenti, determinando gravi discriminazioni e disparità di trattamento tra padri lavoratori pubblici e padri lavoratori privati;

rilevato che, a parere degli interroganti:

si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, previsto per legge, e, di fatto, ingiustamente ed inspiegabilmente negato, con conseguenze retributive e previdenziali per i lavoratori padri dipendenti pubblici;

nonostante il carattere transitorio della norma, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non sembra aver ancora predisposto alcuna misura utile, al fine di consentirne l'applicazione e permettere ai lavoratori indicati di usufruire del diritto,

si chiede di sapere quali iniziative vorrà adottare il Ministro in indirizzo, in vista dell'approssimarsi della scadenza della vigenza della norma, per permettere ai "padri lavoratori" della pubblica amministrazione di avvalersi di tale diritto garantito dalla legge, anche retroattivamente, per quanti di loro abbiano già presentato domanda in merito.