Pubblicato il 16 marzo 2004
Seduta n. 563
BOCO. - Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. -
Premesso:
che il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente alla centrale turbogas di Termoli (Campobasso);
che dalla lettura del documento in cui il suddetto giudizio è espresso nulla emerge in merito allo stato attuale della qualità dell'aria nella zona di Termoli, per cui non risulta la valutazione dell'inevitabile interferenza tra le emissioni che deriveranno dalla costruenda centrale e quelle attuali, derivanti dalle sessantacinque aziende già presenti nell'area del consorzio industriale nonché da altre sorgenti;
che la valutazione dell'impatto ambientale determinato dalla predetta centrale non può prescindere dalla già esistente azione inquinante derivante dalle altre unità produttive presenti nella zona;
che nel paragrafo "controllo delle emissioni in atmosfera" del documento sopracitato testualmente si legge: "Dovrà essere garantita l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere significativamente al di sotto del valore di emissione di 50 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto attualmente garantiti e di 30 mg/Nm3 per il Co. In ogni caso le emissioni dovranno essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto; valgono in ogni caso i limiti e le modalità di campionamento previsti dal parere del Ministero della salute";
che i suddetti valori di emissione garantiti non garantiscono nulla se non sono noti i valori complessivi monitorati nella zona, in conformità alle normative vigenti, ai quali i primi vanno a sommarsi;
che nella nota inviata dal Ministero in indirizzo al Presidente della giunta regionale del Molise, citando la direttiva n. 2001/80 si sostiene che per i grandi impianti di combustione "(...) nessun limite è stato individuato per le polveri sottili proprio in virtù del fatto che quest'ultimo inquinante non viene generato se non in quantità trascurabile";
che in realtà continuano ad essere vigenti i limiti previsti dal decreto ministeriale n. 60/2002 del Ministero dell'ambiente, Ministero al quale la regione Molise avrebbe già dovuto inviare i dati di cui all'articolo 5,
si chiede di sapere:
se siano stati eseguiti dalla regione Molise gli adempimenti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 60/2002;
se esista, per il Molise, lo studio preliminare di qualità dell'aria - ambiente, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 351/1999;
se sia stata effettuata nel Molise la valutazione della qualità dell'aria - ambiente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 351/1999, e se si conoscano le zone e gli agglomerati per i quali è obbligatoria la misurazione degli inquinanti ai sensi del predetto articolo;
se siano state individuate nel Molise le zone a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e, nel caso ciò sia stato fatto, se siano state decise le misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite e i requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite;
se nel Molise risulti verificato il sistema di informazione al pubblico secondo quanto previsto dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo 16.11.2000, n. 2000/69, recepita con decreto ministeriale 2.4.2002, n. 60;
come sia stato garantito, in mancanza dei predetti dati essenziali, il diritto dei cittadini, e delle pubbliche amministrazioni interessate, di proporre osservazioni al progetto;
come sia possibile, se non si conoscono dati che la legge impone di conoscere a Regioni e Ministeri, acquisiti secondo metodi e criteri ben precisi, esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale per la centrale a ciclo combinato prevista a Termoli.