Pubblicato il 7 giugno 2016, nella seduta n. 637
BRUNI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
l'attuale condizione delle carceri italiane e le difficoltà del Corpo di Polizia penitenziaria ad assicurare il corretto adempimento dei compiti istituzionali demandatigli sono stati oggetto di svariati interventi da parte dell'Unione sindacati Polizia penitenziaria;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", sono stati istituiti dei gruppi di lavoro per la predisposizione dei decreti di attuazione;
il Governo aveva pertanto invitato tutte le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria a trasmettere le loro osservazioni;
il progetto di riordino predisposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevede: 1) l'inquadramento degli attuali assistenti capo nel ruolo dei sovrintendenti attraverso modalità semplificate e permanenza nella sede, soprattutto nella fase transitoria, con valorizzazione degli stessi assistenti capo, attraverso l'attribuzione, a quelli con almeno 13 anni nella qualifica, di un assegno di responsabilità, e della denominazione di "sostituto sovrintendente", quali diretti collaboratori del personale del ruolo dei sovrintendenti; 2) il ripianamento, con procedure semplificate, delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti con disposizioni transitorie che favoriscano l'accesso degli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti a quello degli ispettori e valorizzino i sovrintendenti capo con l'attribuzione, a quelli con almeno 10 anni nella qualifica, di un assegno di responsabilità e della denominazione di "sostituto ispettore", quali diretti collaboratori del personale del ruolo degli ispettori; 3) il ripianamento, con procedure semplificate, delle vacanze organiche del ruolo degli ispettori, con disposizioni transitorie che favoriscano l'accesso agevolato a ruolo aperto alla qualifica di ispettore superiore; l'introduzione della nuova qualifica di sostituto commissario apicale del ruolo aumentando la dotazione organica e l'aggiunta di una nuova denominazione (dopo 5 anni nella qualifica stessa), che preveda l'attribuzione di un assegno di responsabilità; 4) la revisione della carriera dei funzionari da prevedere in un unico ruolo (con posizioni direttive e dirigenziali) cui si accede, a regime, con laurea specialistica, corso biennale e master; l'istituzione di una nuova carriera direttiva a cui si acceda, a regime, con laurea triennale, per metà dall'interno e per l'altra metà con concorso pubblico, senza alcuna differenza di funzionari rispetto alle posizioni direttive dell'altro ruolo. L'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale di commissario coordinatore del ruolo unico riservato, previo scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, per l'80 per cento ai funzionari con qualifica apicale direttiva del medesimo ruolo (attuali commissari coordinatori) e, per il 20 per cento, ai funzionari con medesima qualifica apicale dell'altro ruolo, mediante concorso interno e laurea specialistica; 5) l'ipotesi di adeguamento e ripartizione delle dotazioni organiche delle predette posizioni direttive e dirigenziali, distribuite tra i due ruoli, in relazione alle due modalità di accesso con laurea specialistica o triennale, al fine di valorizzare le funzioni svolte dal personale interessato e la progressione in carriera. Nella fase transitoria i posti disponibili nella dotazione organica del ruolo cui si accede con la laurea triennale verrebbero riservati per la gran parte al personale dell'attuale ruolo degli ispettori, attraverso concorso interno, anche mediante meccanismi "compensativi" che accelerino la progressione in carriera. Quelli disponibili nelle posizioni dirigenziali del ruolo cui si accede con la laurea quinquennale verrebbero riservati a gran parte dei commissari coordinatori destinatari del trattamento dirigenziale dei 13 e dei 23 anni, previo scrutinio per merito comparativo e successivo superamento del corso di formazione dirigenziale;
considerato che:
il Corpo di Polizia penitenziaria vive da anni una situazione di notevole criticità, a causa del persistente sovraffollamento delle carceri che, come è noto, deteriora notevolmente le condizioni di lavoro, soprattutto in una situazione di organico in notevole sofferenza: secondo quanto segnalato dall'amministrazione penitenziaria, a fronte di un organico di 45.325 unità, la forza lavoro presente al 1° gennaio 2016 è pari a 36.981 persone, con una carenza di ben 8.344 unità;
pur rientrando nel comparto sicurezza, ad oggi non è stato dato seguito alla previsione di equiparazione ordinamentale rispetto alla Polizia di Stato. In tale quadro, tuttavia, il comma 973 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato il comma 155 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, autorizzando stanziamenti di bilancio per gli anni 2016-2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato, di cui al decreto legislativo n. 334 del 2000, ed in particolare ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, 973.892 euro per il 2017 e di 1.576.400 euro annui, a decorrere dal 2018;
preso atto che:
secondo quanto segnalato all'interrogante da alcune organizzazioni sindacali del Corpo, le predette norme andrebbero a sanare alcune sperequazioni tra appartenenti al Corpo stesso e alle altre forze di polizia;
in tale contesto, negli ultimi mesi, i progetti usciti dagli "Stati generali dell'esecuzione penale", istituiti con il decreto ministeriale 8 maggio 2015, hanno per lo più l'obiettivo di porre fine al Corpo di Polizia penitenziaria quale forza di polizia nazionale che, ai sensi della normativa vigente, riveste le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza delle altre forze di polizia nazionali;
secondo fonti sindacali, oltre al pregiudizio per lo Stato, che in tal modo si priverebbe di 37.500 unità di Polizia penitenziaria, si lederebbero i diritti del relativo personale che, d'imperio, si vedrebbe leso nel proprio status acquisito tramite concorso pubblico;
peraltro, a parere dell'interrogante, il fatto di istituire un unico Corpo, in cui far confluire, quali ruoli tecnici, le altre figure non di polizia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, comporterebbe ulteriori anacronistici costi per l'erario dello Stato, rivelandosi come una riforma non solo infondata in diritto ma anche inefficiente, inefficace ed antieconomica, e che si porrebbe in violazione dell'articolo 97 della Costituzione,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sopperire alla carenza di organico segnalata;
quali siano gli orientamenti del Governo in ordine all'attuazione del comma 973 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016;
quali siano gli effettivi intendimenti del Governo in merito al futuro della Polizia penitenziaria ed in particolare se vi sarà pregiudizio per le sue funzioni generali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.