Pubblicato il 5 aprile 2016, nella seduta n. 603
BENCINI , ROMANI Maurizio , MOLINARI , FUCKSIA , SIMEONI , DE PIETRO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, DGS-UNMIG, aggiornati al 29 febbraio 2016, sono 135 le piattaforme e le teste pozzo sottomarine dislocate nei nostri mari, delle quali 92 sono ubicate entro il limite delle 12 miglia. Tra queste, 79 sono piattaforme di produzioni eroganti, con un totale di quasi 400 pozzi offshore;
il permesso di ricerca è un titolo esclusivo, rilasciato su richiesta della compagnia petrolifera, che presenta il programma di ricerca che intende sviluppare e gli studi geologici e geofisici che motivano la scelta dell'area sulla base della possibile presenza di idrocarburi liquidi o gassosi;
il progetto viene selezionato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere di un organo consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM), nell'ambito della quale sono rappresentate le amministrazioni statali competenti;
i progetti sono sottoposti alla procedura di assoggettabilità ambientale o all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente o della Regione interessata;
la concessione di coltivazione viene conferita al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi e gassosi e che dimostri di avere adeguati requisiti economici e tecnici che permettano il "buon governo" del giacimento;
il decreto con il quale è conferita la concessione di coltivazione contiene tutte le prescrizioni e i vincoli stabiliti dagli enti che hanno esaminato il progetto nel corso del procedimento amministrativo;
considerato che, a titolo d'esempio dei possibili danni economici e ambientali derivanti dalla sfruttamento del sottosuolo tramite trivellazioni, nel 2012 la compagnia britannica BP ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia statunitense per il pagamento di una penale di 4,5 miliardi di dollari, dichiarandosi così colpevole degli 11 capi d'accusa per negligenza o colpa legati alle 11 vittime dell'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon, di un capo di imputazione per non aver rispettato il "Clean water act" e di un'altra accusa relativa al "Migratory bird treaty act". Inoltre BP si dichiara colpevole del capo d'accusa di ostruzione al Congresso. Il 2 luglio 2015 gli Stati americani colpiti dal disastro e il Governo federale di Washington hanno raggiunto un'ipotesi di accordo con la BP riguardo ai danni ambientali provocati dall'incidente del 2010. In base a questo accordo la BP dovrà risarcire circa 18,7 miliardi di dollari nell'arco di 18 anni;
tenuto conto che:
per quanto riguarda il trasporto di idrocarburi in nave, il sistema "CLC/FUND" che ha ripartito la responsabilità e i costi dei danni ambientali tra l'industria dei trasporti marittimi e l'industria petrolifera, ha previsto che l'armatore sia chiamato a rispondere, entro un limite massimo previsto dalla normativa, dei danni da inquinamento provocati, e a garantire il pagamento attraverso la stipula di un'assicurazione obbligatoria;
la direttiva europea 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale prescrive che gli Stati membri debbano adottare ("adottano") misure per stimolare lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, che siano a disposizione degli operatori allo scopo di assolvere alle responsabilità che la direttiva attribuisce loro;
nella relazione redatta nel 2010, con la finalità di valutare l'efficacia della direttiva nonché la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie per le attività intrinsecamente pericolose, la Commissione constatava che gli Stati membri "si sono limitati a dialogare con le imprese di assicurazione e/o con le loro associazioni di categoria" ed inoltre "nella maggior parte dei casi i mercati nazionali della responsabilità ambientale si sono sviluppati per iniziativa delle compagnie di assicurazione, anche laddove la garanzia finanziaria è stata resa obbligatoria";
come rileva Cristina Rossi su "tuttoambiente" on line, l'adeguatezza di uno strumento di garanzia finanziaria dipende dalla sua capacità di coprire i costi di riparazione, dalla sua disponibilità per gli operatori e dall'efficacia preventiva contro il danno ambientale. La Commissione osserva che, fino all'anno 2010, nessuno strumento disponibile soddisfa tutti e 3 i requisiti, perciò gli operatori scelgono strumenti differenti come la polizza assicurativa e la garanzia bancaria;
l'insufficienza di dati sugli incidenti e l'incapacità di quantificare le perdite rendono i prodotti assicurativi ancora incompleti: non coprono il danno ambientale graduale e alcuni tipi di riparazione, come quella compensativa. La Commissione rileva inoltre che lo sviluppo di adeguate soluzioni in materia di garanzia finanziaria a livello nazionale è stato rallentato dal ritardo con cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva nonché dalle divergenze delle modalità di attuazione,
si chiede di sapere:
se esista l'obbligo per le concessionarie di coltivazione di idrocarburi attualmente operanti sul nostro territorio e nei nostri mari di sottoscrivere adeguate coperture assicurative per i danni da inquinamento e disastro ambientale;
se, tra i requisiti che permettono il buon governo del giacimento previsti dai decreti di concessione, si annoverino, ed eventualmente in che misura, anche specifiche garanzie finanziarie, volte a tutelare la collettività in caso di danno ambientale;
quali azioni di propria competenza siano state intraprese, o che i Ministri abbiano intenzione intraprendere, al fine di sviluppare strumenti di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, che siano a disposizione degli operatori allo scopo di assolvere alle responsabilità di danno ambientale e individuare precisi criteri di quantificazione e di riparazione del danno, anche al fine di promuovere il meccanismo assicurativo.