Pubblicato il 16 marzo 2016, nella seduta n. 594
SCALIA , CUOMO , LIUZZI , SPILABOTTE , MOSCARDELLI , ROMANI Maurizio , MASTRANGELI , LUCHERINI , CUCCA , GINETTI , ORRU' , ASTORRE , AMORUSO , BARANI , CONTI , LANGELLA , STEFANO , PERRONE , ANGIONI , PEZZOPANE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
il tirocinio formativo attivo (TFA), istituito con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, nasce per sostituire la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e costituire, quindi, l'unica via possibile per l'abilitazione alla professione di insegnante, sulla base del fabbisogno regionale per ogni classe di concorso determinato dalla previsione dei pensionamenti;
le prove selettive per l'accesso ai TFA si sono tenute solo a partire dall'estate 2012, mentre dalla fine di quell'anno fino all'estate 2013 si sono svolti i relativi corsi. La selezione all'ingresso è stata particolarmente dura, tanto che per i 21.000 posti a disposizione hanno partecipato al concorso 150.000 aspiranti e, dopo la selezione nazionale e le due prove, scritta e orale, proposte dalle singole università, sono stati ammessi al primo ciclo di TFA circa 11.000 aspiranti insegnanti;
l'acquisizione del titolo TFA garantisce l'iscrizione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto e, di conseguenza, la priorità nell'assegnazione delle supplenze, a partire da quelle annuali, rispetto ai laureati non abilitati della terza fascia delle stesse graduatorie;
la nota del Ministero, Dipartimento dell'istruzione, del 10 aprile 2013, protocollo di uscita n. 000839, indirizzata ai direttori degli Uffici scolastici regionali e ai magnifici rettori, invita le università sede di TFA a concludere il percorso formativo entro la fine di luglio 2013, in modo da garantire agli abilitati la possibilità di fruire del titolo fin dall'anno scolastico 2013/2014;
la nota è stata totalmente disattesa dal Ministero (in realtà da più parti si avanza l'ipotesi che sia addirittura scomparsa dall'archivio del Ministero, nonostante sia ancora reperibile in rete), con il risultato che il titolo TFA è divenuto totalmente inservibile per un intero anno scolastico. A tale situazione si è aggiunto l'effetto del decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, con cui si sono istituiti i percorsi abilitanti speciali (PAS) per ottenere l'abilitazione senza selezione all'ingresso, riservati a coloro che avessero almeno 3 anni di anzianità di servizio. È opportuno ricordare che per la maturazione dei 3 anni di anzianità ne è sufficiente anche uno solo maturato nella classe di concorso in cui si intende abilitarsi, ammettendo il riconoscimento anche del servizio prestato nelle scuole paritarie in un arco temporale di riferimento molto ampio che va dal 1999 al 2013;
di conseguenza, alla data del 5 settembre 2013, termine ultimo per l'iscrizione ai corsi, il numero dei futuri PAS è di 60.000 unità, quasi 6 volte quello degli abilitati TFA, di fatto rendendo inutile il loro titolo faticosamente conseguito; il risultato che ne consegue è che i TFA precedentemente non insegnavano perché sopravanzati nelle graduatorie dai non abilitati con più anzianità, ed ora non insegnano perché questi ultimi sono stati posti nelle condizioni di abilitarsi in tempo con l'aggiornamento delle graduatorie;
considerato che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, all'art. 1, comma 114, prevede un nuovo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in cui sono valorizzati, fra i criteri valutabili in termini di maggior punteggio insieme al "titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico", anche "il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado"; con il comma 96, lettere a) e b), risulta altamente inficiato il criterio del fabbisogno sulla base del quale sono stati banditi i due cicli TFA già conclusi, al punto che il concorso suddetto prevede, per alcune classi di concorso, un numero di cattedre inferiore al numero complessivo degli abilitati TFA e per altre non ne prevede affatto, privando i docenti appositamente selezionati di un qualsiasi canale di reclutamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere, con appositi atti, la definizione di un secondo canale di assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento delle graduatorie per gli abilitati TFA in virtù del processo abilitativo conseguito, equiparabile in toto ad una procedura concorsuale.