Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00511
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Atto n. 2-00511
Pubblicato il 12 febbraio 2004
Seduta n. 537
BOREA. - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:-
il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 677/02, ha dichiarato la decadenza di Luigino Di Marco dalla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del Comune di Agropoli per incompatibilità, decisione provvisoriamente esecutiva ex lege;
la pronuncia è stata confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 260\03;
anche il ricorso per Cassazione proposto avverso tale ultima sentenza è stato rigettato con la pronuncia n. 11959\03, già acquisita agli atti della Prefettura di Salerno;
per effetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione, la dichiarazione giudiziale di incompatibilità - con conseguente decadenza del rag. Di Marco dalla carica di Sindaco di Acropoli - è passata in cosa giudicata;
successivamente il Di Marco ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Suprema Corte, ricorso che non svolge alcun effetto sospensivo delle statuizioni disposte nel giudicato, il che appare addirittura inammissibile oltre che palesemente infondato e strumentale;
ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, in caso di decadenza del Sindaco i Consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e le relative nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio devono coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;
l'art. 53 del medesimo decreto legislativo - ribadendo, in caso di decadenza del Sindaco, lo scioglimento del Consiglio - consente -in via eccezionale- che il Consiglio e la Giunta rimangano in carica sino alla elezione del nuovo organo e del nuovo Sindaco, conferendo in via temporanea le relative funzioni al vice Sindaco;
in presenza di una dichiarazione giudiziale di incompatibilità del Sindaco - e di conseguente decadenza dalla carica - passata in giudicato, non resta alla Pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità nel promuovere e definire il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale e di indizione delle nuove elezioni, dovendosi limitare allo stretto indispensabile la sussistenza della situazione di eccezionalità (prorogatio dei poteri del Consiglio e della Giunta e affidamento dei poteri del Sindaco al Vice Sindaco) - che costituisce ovviamente ipotesi straordinaria ed assolutamente circoscritta nel tempo ed ormai risalente nel caso di specie al 2002- onde ristabilire, attraverso il confronto democratico, la corretta composizione degli organi del Comune;
per legge (art. 391-bis del codice di procedura civile) il proposto ricorso per revocazione del Consiglio comunale e la celebrazione delle nuove elezioni - indispensabili al corretto insediamento degli organi - sarebbero connessi in via esaustiva ai tempi processuali successivi al passaggio in giudicato della sentenza e necessari alla definizione del ricorso per revocazione, che ben potrebbero coprire l'intero arco della consiliatura, cristallizzando così in maniera arbitraria e ingiustificata una situazione di eccezionalità che l'ordinamento vuole assolutamente temporanea, fino al primo turno elettorale utile,
si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere per dare compiuta esecuzione alla sentenza n. 11959\03 della Suprema Corte di Cassazione e - per l'effetto - attivare e concludere il procedimento relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Agropoli entro il 24 febbraio 2004, e comunque nei tempi utili per consentire - come richiesto e voluto dalla legge - la celebrazione delle nuove elezioni nella prossima tornata della primavera del 2004.