Pubblicato il 14 gennaio 2016, nella seduta n. 560
ARRIGONI , CENTINAIO , CALDEROLI , CANDIANI , COMAROLI , CONSIGLIO , CROSIO , DIVINA , STEFANI , STUCCHI , TOSATO , VOLPI
Il Senato,
premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti dell'art. 1, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante "Disposizioni urgenti per il settore creditizio", attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio bancario appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Secondo quanto si apprende da fonti accreditate di stampa, la Commissione europea si sarebbe opposta a tutte le diverse soluzioni prospettate dal Governo, mentre avrebbe approvato soltanto la versione del piano che prevedeva un esborso più elevato e che è stata poi trasposta nel decreto-legge;
ognuna delle 4 banche è stata divisa in 2, separando, nel bilancio, la parte "buona", a cui sono state conferite le attività in bonis, da quella cattiva (compresi tutti gli asset cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica bad bank, e a ciascuna banca-ponte sono state conferite tutte le attività diverse dai prestiti in sofferenza;
le nuove 4 banche, denominate rispettivamente Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA, Nuova Banca delle Marche SpA, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio SpA e Nuova Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono state capitalizzate dalle banche italiane sane per un totale di 3,6 miliardi di euro attraverso il Fondo di risoluzione che erogherà 2 linee di credito, interamente messe a disposizione da Intesa Sanpaolo, UniCredit e Ubi banca, a tassi di mercato e con scadenza massima di 18 mesi;
la prima linea di credito verrà rimborsata quando le banche-ponte e i crediti deteriorati troveranno il modo di essere valorizzati sul mercato; la linea a breve, invece, sarà risolta entro fine anno grazie al contributo delle 208 banche del sistema non di credito cooperativo che anticiperanno non solo i 500 milioni di contributi per il Fondo di risoluzione previsti per il 2015, ma anche 3 annualità straordinarie, per un totale di 2 miliardi di euro. Il Fondo di risoluzione ha parallelamente ricostituito il capitale delle 4 banche-ponte per un importo pari a 1,8 miliardi di euro che verranno recuperati con la vendite delle stesse al miglior offerente;
nella relazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge si prevedeva che «per ognuna di queste la Banca d'Italia ha accertato la ricorrenza dei presupposti della risoluzione: lo stato di dissesto, l'assenza di soluzioni di vigilanza o di mercato, l'interesse pubblico, ossia l'inidoneità della liquidazione coatta amministrativa a garantire l'adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela e a evitare impatti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica»;
Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100.000 euro, l'intero onere del salvataggio è stato, formalmente, posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni di euro;
l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle 4 banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140.000 persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo un "bail-in mascherato" per salvare i 4 istituti;
molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
Adusbef e Federconsumatori hanno chiesto alla procura competente di aprire un'indagine per verificare se le disposizioni del decreto-legge "salva banche" siano compatibili con le norme costituzionali e le norme penali, mentre la Codacons, in relazione all'evento drammatico della morte del risparmiatore di Civitavecchia, ha altresì chiesto di aprire un'indagine per accertare responsabilità penali di soggetti privati e pubblici nella possibile fattispecie di istigazione al suicidio ex articolo 580 del codice penale;
è noto come, per ristorare i risparmiatori che hanno perso i propri capitali investiti nelle obbligazioni subordinate, il Governo abbia previsto, nelle stesse disposizioni della legge di stabilità per il 2016, un Fondo di solidarietà con una disponibilità di 100 milioni di euro, finanziati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi;
le risorse stanziate, però, secondo le stime rappresentate in Parlamento, non sarebbero sufficienti a compensare tutte le perdite subite dai risparmiatori che, inoltre, potranno usufruire del ristoro da parte del Fondo soltanto dopo una procedura di arbitrato prevista dalla medesima legge di stabilità, il cui costo dovrà essere coperto dallo stesso Fondo;
tale procedura, inoltre, non è ancora stata avviata, poiché è necessario attendere il decreto che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sta predisponendo al fine di individuare le modalità di accesso al Fondo e i criteri di quantificazione delle prestazioni, "determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino ad un ammontare massimo";
in altre parole, il ristoro dei risparmiatori non soltanto potrebbe non essere completo, sia a causa della dotazione limitata e attualmente non sufficiente del Fondo che a causa della previsione ministeriale del suddetto "ammontare massimo", ma potrebbe anche non arrivare, in quanto subordinato, come previsto nel testo legislativo, "all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza" previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), di non facile dimostrazione, poiché in molti casi l'investimento è stato accordato sulla base di un rapporto di fiducia personale che si svolgeva sostanzialmente in colloqui orali non documentabili;
a ciò si aggiungono le non chiare previsioni in merito al diritto al risarcimento del danno che, seppur fatto salvo, è surrogato dal Fondo, ancora una volta, "nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta";
gli obbligazionisti subordinati, invece, avrebbero diritto ad un ristoro integrale, in virtù dell'articolo 47 della Costituzione nella parte che prevede la tutela del risparmio in tutte le sue forme e la disciplina e il controllo dell'esercizio del credito,
impegna il Governo ad attivarsi al fine di rivedere le disposizioni contenute nella legge 208/2015 relative alle dotazioni e al funzionamento del Fondo di solidarietà istituito per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione, al fine di:
a) garantire e provvedere, nel più breve tempo possibile, al completo ristoro di tutti gli investitori non istituzionali che hanno subito una riduzione o un azzeramento del capitale delle obbligazioni subordinate delle 4 banche poste in risoluzione;
b) aumentare le dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà in misura tale da garantire la disponibilità finanziaria di questo nel completo ristoro di tutti gli obbligazionisti subordinati non istituzionali;
c) prevedere, in luogo dell'arbitrato, un diverso procedimento di erogazione delle prestazioni che sia finalizzato esclusivamente all'individuazione di tali obbligazionisti e alle modalità e ai termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni.