Atto n. 3-02432 (in Commissione)

Pubblicato il 10 dicembre 2015, nella seduta n. 552
Svolto nella seduta n. 207 della 13ª Commissione (03/03/2016)

DALLA ZUANNA , PUPPATO , VACCARI , CALEO , ALBANO , ANGIONI , BERTUZZI , COLLINA , COMPAGNONE , CUOMO , DALLA TOR , DEL BARBA , DE PIN , DI BIAGIO , FASIOLO , LANIECE , MASTRANGELI , MORGONI , ORELLANA , PAGLIARI , PEZZOPANE , ROMANO , SCALIA , SOLLO , VALENTINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dal 2008, anno in cui è stato istituito nella sua attuale configurazione, ad oggi è cresciuto in modo significativo passando da 80.000 tonnellate di RAEE raccolti e trattati, in modo ambientalmente corretto, alle circa 240.000 tonnellate raccolte, nel 2014 e corrispondenti al 30 per cento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nel precedente anno solare;

gli attori della filiera (enti locali, distributori, imprese di trattamento, centro di coordinamento RAEE - CdC RAEE) hanno saputo garantire, attraverso gli appositi accordi di programma, previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2014 (tra cui l'accordo di programma ANCI - CdC RAEE, l'accordo di programma CdC RAEE - distribuzione e l'accordo sul trattamento, sottoscritto con le associazioni più rappresentative delle imprese di trattamento), la capillarità e la tempestività del servizio (che ha raggiunto, nel 2014, oltre 3.500 isole ecologiche in tutta Italia con 136.000 ritiri svolti dai sistemi collettivi), nonché la qualità nel trattamento dei RAEE;

nonostante ciò, i risultati quantitativi sono ancora molto modesti. Infatti l'Italia, con un pro capite di 3,8 chilogrammi all'anno di RAEE raccolti e correttamente trattati (dato 2014), si posiziona solo al 16° posto nella graduatoria europea, ancora distante dai Paesi più virtuosi e, soprattutto, dai nuovi obiettivi di cui all'art. 14, relativi al "Tasso di raccolta differenziata", del decreto legislativo n. 49 del 2014, che dovranno portare a raccogliere, entro il 2019, circa 12 chilogrammi per abitante all'anno. Secondo una ricerca effettuata nel 2012 da United Nations University, con la collaborazione di IPSOS e del Politecnico di Milano, ogni cittadino italiano dismette quasi 13 chilogrammi di RAEE all'anno, e solo 4 di questi vengono intercettati dal sistema istituito e gestito dai produttori di AEE, mentre i restanti 9 chilogrammi per abitante (pari a circa 500.000 - 600.000 tonnellate all'anno) si disperdono in percorsi più o meno legali e non sempre ambientalmente corretti;

parte dei RAEE generati finisce ad operatori che, seppur in possesso delle autorizzazioni al trattamento dei RAEE (oltre 700 quelle rilasciate), si concentrano sulle materie prime seconde più semplici da estrarre e più remunerative, senza porre attenzione agli obiettivi obbligatori di riciclaggio, che rimangono solo sulla carta, non essendoci un efficace controllo periodico a garanzia dell'effettivo raggiungimento degli stessi;

in altri casi, i RAEE vengono raccolti e trattati con altre tipologie di rifiuti (rottami metallici, veicoli a fine vita, rifiuti ingombranti, eccetera), subendo quindi un trattamento del tutto inadeguato. Esistono poi soggetti molto più ai margini della legalità, che tolgono dai RAEE solo le parti interessanti dal punto di vista economico (cannibalizzazione) abbandonando il resto. Va infine aggiunto il fenomeno dell'esportazione illegale di questi rifiuti verso alcuni Paesi esteri (Ghana, Nigeria, India, Cina, eccetera) dove spesso il trattamento è effettuato, non solo senza alcuna cura per l'ambiente, ma soprattutto senza il minimo rispetto dal punto di vista umano e sociale;

considerato che:

la situazione descritta ha come conseguenza, da una parte, la perdita, per il sistema industriale, di tutte le materie (metalli, plastiche, terre rare, eccetera, di cui tra l'altro l'Italia è povera), contenute nei RAEE, che vengono gestiti in modo non corretto, dall'altra la difficoltà a sostenersi ed operare dell'industria "virtuosa" del riciclo dei RAEE, che rispetti gli standard di trattamento esistenti. Infatti questi impianti, se potessero gestire tutti i RAEE generati ogni anno in Italia (cioè una quantità 3 volte superiore a quella attuale), risulterebbero molto più competitivi e in grado di effettuare quegli investimenti necessari per ottenere risultati migliori in termini di efficienza (si pensi ad esempio ai quantitativi minimi necessari per rendere "interessante" e praticabile, su scala industriale, il recupero delle terre rare o di altre sostanze presenti in quantità minime nelle singole apparecchiature);

a tali difficoltà, va aggiunto il recente crollo dei prezzi di mercato delle materie prime, stimabile nel 30-35 per cento da maggio ad oggi, che ha intaccato pesantemente i margini di utilità degli stessi impianti mettendone a rischio la stessa sopravvivenza;

rilevato che:

in questo quadro, uno dei passaggi necessari per dare slancio al settore della gestione eco-compatibile dei RAEE è senza dubbio l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 49 del 2014, "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione". Tale decreto attuativo garantirebbe un livello omogeneo di qualità nel trattamento dei RAEE e controlli adeguati, consentendo a tutti gli impianti di trattamento di operare sulla base dei medesimi standard qualitativi e quindi del medesimo livello di concorrenza;

l'aspetto relativo ai controlli per la verifica dei requisiti tecnici degli impianti risulta cruciale ai fini del trattamento adeguato dei RAEE. È infatti essenziale affiancare alle normali attività di controllo per fini ambientali, svolte dalle province e dagli altri enti a ciò deputati, degli audit periodici svolti da soggetti accreditati indipendenti, professionalmente preparati; compito di detti soggetti dovrebbe essere quello di valutare e rendicontare la resa degli impianti, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di trattamento e certificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, i quali, in base alla legge, ricadono nella responsabilità dei produttori di apparecchiature;

a quanto risulta agli interroganti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico di ISPRA e del centro di coordinamento RAEE, secondo quanto previsto dalla legge, avrebbe già predisposto una bozza del decreto sul trattamento, ai sensi del citato art. 18, comma 4, ma al momento l'adozione dello stesso sarebbe stata rinviata, in quanto non sono ancora state adottate, a livello europeo, le norme minime di qualità che, ai sensi del citato comma 4, devono essere "definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE". In proposito, va evidenziato come le suddette norme minime di trattamento per le differenti tipologie di RAEE siano già state pubblicate dal CENELEC (Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica) e che siano in attesa di essere recepite come norme ENs (European standards); tuttavia i tempi tecnici per tale adozione potrebbero prendere diversi mesi, mentre la situazione del sistema italiano di gestione dei RAEE, alla luce di quanto esposto, appare già seriamente compromessa e non consente ulteriori attese e rinvii,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori per l'emanazione del decreto sul trattamento in esame;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei tempi entro i quali la Commissione abbia intenzione di procedere all'emanazione delle norme minime di qualità del trattamento, sulla base degli standard già pubblicati dal CENELEC;

se, alla luce della situazione in essere, non ritenga opportuno promuovere tutte le iniziative, anche di tipo normativo, necessarie per l'adozione del decreto nazionale sul trattamento, in considerazione delle evidenti ricadute positive che tale provvedimento avrebbe sulle imprese del settore e sull'intero sistema di gestione dei RAEE.