Atto n. 1-00475

Pubblicato il 8 ottobre 2015, nella seduta n. 520

TAVERNA , AIROLA , BERTOROTTA , BOTTICI , BUCCARELLA , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , COTTI , DONNO , GIARRUSSO , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , PAGLINI , PUGLIA , SANTANGELO , SERRA

Il Senato,

premesso che:

la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

l'articolo 1 della legge stabilisce che "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, i principi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione. Il Ministero della salute, negli ultimi anni, ha avviato un'azione di monitoraggio delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale concernenti la gestione del fenomeno del randagismo e il maltrattamento degli animali;

nel 2010, è stata istituita presso il Ministero della salute la task force per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager" che opera in stretta sinergia con i NAS (Nuclei antisofisticazioni e sanità), con tutte le autorità competenti in materia e le associazioni per la protezione degli animali;

nell'attività ispettiva svolta nel 2012, è stato messo in evidenza la disapplicazione delle disposizioni normative vigenti. Le principali criticità segnalate riguardano: canili lager; mancata attività di sterilizzazione dei cani randagi ospitati nei canili/rifugi e dei gatti delle colonie feline; avvelenamenti; maltrattamenti; appalti per la gestione dei canili e ordinanze dei sindaci non conformi alla normativa vigente. Le segnalazioni sono pervenute soprattutto dalle regioni: Puglia, Sicilia, Campania, Lazio, Sardegna;

l'ordinanza, recante "Misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163", firmata il 16 luglio 2009 dal sottosegretario di Stato pro tempore al Ministero della salute, Francesca Martini, stabiliva l'affidamento ai comuni del servizio di mantenimento e custodia degli animali all'interno dei canili, nel rispetto della loro natura di esseri senzienti. I comuni sono tenuti ad assicurare: la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni; la struttura individuata per il mantenimento dei cani deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani; garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno 3 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno; effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno; dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione;

il medesimo provvedimento poneva finalmente il limite massimo di 200 cani per canile, mettendo la prima regola contro il racket dei gestori dei canili, capaci sino ad allora di detenere fino a 1.000 cani e sottolineava che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata è responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate;

nel mese di dicembre 2009, il Tar del Lazio ha accolto una protesta di "Federfauna" e ha sospeso l'ordinanza Martini, in quanto, come si legge nella sospensiva, "non sembra possedere i caratteri che giustificano il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente" in quanto già nelle premesse della stessa, si ribadisce tra gli obiettivi della sua emanazione l'attesa di intervenire in via legislativa;

a seguito della sospensiva del Tar, il Ministero della salute in un comunicato stampa del 9 dicembre 2009, ha dichiarato "il grave vulnus che verrebbe provocato alla salvaguardia del benessere degli animali ripristinando, di fatto, le condizioni per il dilagare del fenomeno dei canili lager e della deportazione di centinaia di cani da una parte all'altra della penisola, fatto eticamente deprecabile nonché lesivo dell'immagine del nostro Paese";

a seguito di tale sospensione, i gestori dei canili si sono trasformati da custodi dei cani a veri e propri padroni degli stessi: il più delle volte impediscono l'accesso ai canili per verificare lo stato degli animali che sono mantenuti con le erogazioni fiscali dei contribuenti;

considerato che:

la legge n. 281 del 1991 stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che "Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali". Le Regioni devono, altresì, istituire con propria legge l'anagrafe canina presso i comuni o le aziende sanitarie e provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani. Tra le competenze dei comuni, l'articolo 3 stabilisce che "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti";

lo spirito della legge quadro n. 281 del 1991 è ancora oggi disatteso in numerose Regioni; carente è la costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è diventato un vero e proprio business;

in tutta Italia, sono sorte strutture esclusivamente private, molte abusive o prive di autorizzazione sanitaria, che spesso diventano dei veri e propri lager con il sovraffollamento di cani denutriti ammassati in gabbie che non ricevono cure adeguate;

i gestori dei canili si trovano, spesso, a fare incassi milionari, riducendo al minimo le spese di mantenimento e gestione degli animali: pochissimo cibo e di scarsa qualità, pochissima pulizia (spesso del tutto assente), assistenza sanitaria pressoché inesistente (con cani che muoiono di malattia tra atroci sofferenze) e spazi sempre più ristretti (i cani non vengono mai fatti uscire dalle gabbie); i gestori dei canili spesso ostacolano anche le adozioni degli animali, al fine di non perdere le diarie, fonte del loro arricchimento;

la Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 37859, ha ritenuto che il fatto di tenere custoditi gli animali in condizioni di eccessivo sovraffollamento integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, del codice penale, atteso che la presenza di animali in sovrannumero costituisce una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto;

l'articolo 727 del codice penale stabilisce che " Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze";

considerato che:

l'art. 2 comma 5, della legge n. 281 del 1991 stabilisce che 'I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili e le altre strutture di ricovero di cani randagi) devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili';

la circolare del Ministro della Sanità n. 33/1993, recante 'Esportazione di cani randagi' a firma del Ministro pro tempore Maria Pia Garavaglia, precisa che si verificano affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere, che nulla hanno a che vedere con la protezione animale, ma hanno come oggetto traffici vari a vari fini illeciti;

la circolare del Ministro Garavaglia precisa poi che, a norma dell'art. 2 della legge n. 281 del 1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso". Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento;

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea ha adottato la strategia quadriennale (2012-2015) volta a migliorare ancor più il benessere degli animali nell'Unione europea;

il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987;

tenuto conto che:

negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha previsto un taglio per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo che si riducono da 325.000 euro per l'anno 2014 a 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016. Le risorse stanziate non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, come ad esempio l'attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei randagi;

la corretta gestione del randagismo, la limitazione della nascite con opera di sterilizzazione sistematica da parte delle aziende sanitarie, il controllo dell'operato dei comuni e delle ASL e il ricovero degli animali solo presso strutture pubbliche aperte a tutte le associazioni protezionistiche, anche per promuovere le adozioni degli animali, porterebbero alla graduale, ma costante diminuzione del randagismo e dei relativi costi per i contribuenti, come già accade in alcune regioni virtuose ove il tasso di animali vaganti è pressoché pari a zero,

impegna il Governo:

1) a promuovere azioni al fine di garantire il risanamento dei canili pubblici già esistenti sul territorio italiano;

2) a promuovere le opportune modifiche alla disciplina vigente, al fine di precludere l'assegnazione della gestione delle strutture di accoglienza per cani, sia private che pubbliche, a soggetti diversi dalle associazioni animaliste e zoofile, nonché a stipulare convenzioni con strutture fuori dai confini del territorio regionale;

3) a prevedere che, in assenza di associazioni protezionistiche disponibili alla gestione dei canili, i medesimi siano gestiti direttamente dai comuni tramite propri addetti ed, eventualmente, a trasferire ad esaurimento tutti i cani presenti nelle strutture private in convenzione nelle citate strutture pubbliche;

4) a garantire, a legislazione vigente, la libertà di accesso ai canili, gestiti dai privati in convenzione, alle associazioni animaliste regolarmente costituite;

5) a rafforzare le iniziative volte all'aggiornamento del censimento dei cani presenti in tutte le strutture private convenzionate e pubbliche del territorio italiano, al fine di garantire la trasparenza sui dati relativi al numero di animali entrati, deceduti, adottati e presenti all'interno di ogni canile e sui rendiconti annuali degli stessi, nonché i controlli sistematici delle forze dell'ordine, preposte alla verifica del rispetto della normativa vigente nazionale ed europea sul benessere degli animali;

6) a prevedere un monitoraggio dell'attività delle aziende sanitarie locali in merito alle sterilizzazioni obbligatorie in tutte le Regioni dei cani ospitati nelle strutture di accoglienza e un controllo sul benessere degli animali.