Pubblicato il 16 luglio 2015, nella seduta n. 486
MOLINARI , VACCIANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la CAES è una cassa edile costituita dalla Confartigianato imprese Sardegna e da UGL Sardegna, dirette articolazioni regionali delle rispettive confederazioni nazionali, sicuramente rappresentative a livello nazionale;
essa accede sin dall'avvio dell'attività (anno 2006), in forma telematica, allo sportello unico previdenziale attivato dall'INAIL previa convenzione stipulata con lo stesso INAIL e l'INPS, al fine di poter procedere direttamente alla certificazione di regolarità;
i passaggi che hanno caratterizzato questo modello organizzativo sono identici per ogni cassa edile operante in Italia e sono stati tutti scanditi da attività ovvero documenti di provenienza ministeriale e da quando è stato introdotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), CAE Sardegna è stata inclusa fra le casse edili abilitate a rilasciarlo;
considerato che:
4 sentenze della Corte di cassazione, confermative di pronunce emesse nei giudizi di merito, hanno riconosciuto il diritto di CAE Sardegna di esistere ed operare su un piano di parità e reciprocità con le altre casse edili del sistema (sentenze n. 16646, n. 16647, n. 16648 del 1° ottobre 2012; 9 settembre 2014, n. 18963) e, da ultimo, di fronte alla contestazione proveniente da un'impresa iscritta ad altra cassa edile del sistema industriale, una sentenza del TAR Sardegna ha anche confermato il buon diritto di CAE Sardegna ad emettere validi documenti di regolarità contributiva;
fino al 30 giugno 2015, il rilascio del DURC avveniva mediante collegamento telematico con lo sportello unico previdenziale, una piattaforma informatica funzionante presso l'INAIL sulla quale operavano tutte le casse edili d'Italia (tra cui, sin dal principio, CAE Sardegna, dotata di un proprio codice di accreditamento);
da diversi anni, e fino al 30 giugno 2015, è esistito un numero di casse edili abilitate al rilascio di tale documento tra le quali vi era un raggruppamento di casse edili territoriali aderenti al sistema privato della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) e un'altra cassa edile territoriale, la Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna;
con lettera circolare n. 37/0008367/MA007.A001 emanata il 2 maggio 2012, la Direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel proporsi di fornire chiarimenti in merito ai requisiti necessari alle casse edili affinché fossero competenti a rilasciare validamente il DURC, introduceva un elemento derogatorio al quadro normativo consolidatosi nei modelli organizzativi e nelle pratiche riconosciute, affermando nella circolare medesima che il principio di reciprocità fosse "assicurato attraverso la cooperazione telematica con la commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)" e che gli organismi "non in possesso del requisito della reciprocità assicurato dal collegamento con la CNCE non possono definirsi Casse Edili ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di Regolarità contributiva";
risulta agli interroganti già da precedente atto ispettivo 4-03202 del 7 gennaio 2015, rimasto senza risposta, che la CNCE abbia negato alla CAES la possibilità di interscambio dei dati, rifiutando ogni tentativo di interazione da parte di quest'ultima, così pregiudicando la realizzazione del principio di reciprocità nei comportamenti tra le casse edili appartenenti ai diversi sistemi contrattuali, e ciò al di là, a giudizio degli interroganti, dell'accettabilità della sostanza e della forma con le quali sono stati affermati i contenuti della circolare citata;
considerato inoltre che:
l'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, ha previsto una nuova modalità di rilascio del DURC, non più in formato cartaceo ma in formato digitale; la nuova legge nulla ha innovato in ordine alle casse edili abilitate a rilasciare validamente le attestazioni di regolarità contributiva;
peraltro, lo stesso decreto ha elevato la CNCE (che raggruppa le casse edili partecipate da CGIL, CISL e UIL) a soggetto da consultare, unitamente ad INPS ed INAIL, in sede di predisposizione del decreto ministeriale attuativo del predetto art. 4;
il decreto ministeriale attuativo, emanato in data 30 gennaio 2015, ha disposto all'art. 7, comma 2, riferendosi alle concrete modalità operative della verifica di regolarità contributiva e del rilascio del DURC digitale, che questo sarebbe stato liberamente consultabile tramite le applicazioni informatiche predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla CNCE;
nel perdurare del rifiuto della CNCE alla CAES di ogni possibilità di interscambio dei dati e di collaborazione operativa, nel silenzio del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL ad ogni sollecitazione, a giudizio degli interroganti grave, dal 1° luglio 2015 (ovvero da quando cioè il nuovo sistema informatico di rilascio del DURC è divenuto operativo, sostituendo quello precedente basato sullo sportello unico previdenziale) CAES Sardegna non è più in grado di certificare la regolarità contributiva delle proprie imprese iscritte;
considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:
le altre casse edili concorrenti, che fanno capo al sistema CNCE, hanno avviato un'opera poco commendevole di cannibalizzazione delle imprese iscritte a CAE Sardegna e di CAE Sardegna medesima, a causa dell'impossibilità di queste ultime di evadere positivamente le richieste di DURC relative alle proprie imprese iscritte che sarebbero state massicciamente contattate dai rappresentanti di altre casse edili e sollecitate insistentemente ad iscriversi presso di loro;
non è difficile prevedere copiose disdette da parte delle imprese iscritte a CAE Sardegna e la sua chiusura con licenziamento del personale e dismissione del proprio patrimonio così come non è difficile prevedere eventuali richieste risarcitorie per una condotta oggettivamente omissiva da parte del Ministero del lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto esposto, confermando quanto già fatto notare nel precedente atto ispettivo 4-03202 e, anzi, concretizzandone i rischi paventati, sia configurabile come una grave lesione dei principi di libertà (quella sindacale, nella fattispecie), garantiti costituzionalmente, e alteri, in modo surrettizio ed a vantaggio di una parte ben precisa, la libera scelta del cittadino nell'individuare chi può meglio rappresentare i suoi interessi, nonché possa porre a carico della collettività costi elevati per un eventuale risarcimento danni.