Atto n. 4-04266

Pubblicato il 14 luglio 2015, nella seduta n. 483

CROSIO - Al Ministro della salute. -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal 7 luglio 2015 60.000 frontalieri italiani devono pagare per le cure mediche che precedentemente erano praticamente gratuite; si tratta di una nuova tragica sorpresa arrivata senza far rumore: datata 12 maggio, una circolare «di chiarimento», è stata indirizzata dal Ministero della salute italiano agli enti della fascia di confine;

la circolare DGPROGS 0014180-P del 12 maggio 2015 precisa che, visto quanto previsto nell'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo del 21 giugno 1999, ratificato con legge n. 364 del 2000), firmato dalla Svizzera e dagli Stati dell'Unione europea, si prevede, tra l'altro, che alcune categorie di assistiti (prescindendo dalla cittadinanza) di contratto svizzero, residenti in Italia, possano scegliere il Servizio sanitario nazionale (SSN) esercitando il diritto d'opzione, oppure continuare ad essere assicurati presso l'istituzione svizzera di provenienza;

è il caso ad esempio di titolari di sola pensione svizzera, o di lavoratori (frontalieri o distaccati) assoggettati al regime svizzero che, residenti in Italia, possono presentare il modello S1 per l'iscrizione al SSN, oppure scelgono di iscriversi direttamente al Servizio sanitario italiano versando, in tal caso, un contributo (iscrizione volontaria);

nel verbale della riunione del 3 luglio 2012 del gruppo interistituzionale per la mobilità sanitaria internazionale, il Ministero aveva fornito alle Regioni, già da allora, indicazioni relative alla possibilità dell'iscrizione volontaria per i soggetti che avevano esercitato il diritto di opzione;

come precisato nella circolare "a seguito di numerose richieste di chiarimenti, la circolare precisa che tali indicazioni superano quelle fornite dal Ministero prima del 2010 ed in particolare le note allegate del 2006 e 2007, diramate in vigenza dei preesistenti Regolamenti 1408/71 e 574/72. In particolare si fa riferimento al contenuto delle citate note nella parte in cui risultano contrastanti con l'art. 32 del vigente Regolamento 987/2009, norma di seguito riportata, che consente ad uno Stato membro di residenza di non assumersi l'onere dell'assistenza della persona assicurata in altro Stato che chiede l'esonero della assistenza allo Stato di competenza";

dal 12 maggio 2015 nulla è stato indicato ai lavoratori frontalieri. Infatti sino ad oggi, la circolare era nota solo a qualche funzionario locale, qualche assessore, oltre agli sportellisti delle Asl, ai quali spetterà chiarire ai frontalieri italiani la nuova "stangata";

secondo le indicazioni di legge la spesa non è da poco: fino a 1.549 euro all'anno (il 7,5 per cento) per i redditi da 0 a 20.658,2 euro (rimane da chiarire la questione del cambio con il franco), fino a un massimo di 2.788 euro per chi guadagna dai 51.564,68 euro in su. Lo dicono i primi moduli ritirati in questi giorni agli sportelli;

in merito alla nuova imposizione si tratta, in ogni caso, di una soluzione transitoria valida fino al 2018, quando entrerà in vigore il nuovo regime fiscale per i pendolari della fascia di confine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire sospendendo l'applicazione della norma sulle spese mediche, ricordando come, oltre ad un ulteriore aggravio impositivo per i lavoratori, la stessa porterebbe ad una disparità di trattamento tra i frontalieri che già lavorano in Ticino, visto che non hanno scelta, mentre per i nuovi frontalieri l'assistenza sanitaria svizzera sarà da oggi un'opzione più interessante.